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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28602/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Palermo aveva rigettato la domanda di un cittadino gambiano volta al riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso per motivi umanitari. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi avverso il decreto del tribunale. Tuttavia, la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato un vizio preliminare della procura speciale rilasciata al difensore: la procura, apposta in calce al ricorso, indicava gli estremi del decreto impugnato e una data successiva al deposito del provvedimento, ma non conteneva la certificazione del difensore circa l'autenticità della sottoscrizione e la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite. Il Ministero intimato non ha svolto difese, limitandosi a depositare memoria per chiedere la partecipazione all'eventuale udienza di discussione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale non era conforme al requisito di specialità richiesto per i ricorsi in materia di protezione internazionale: mancava la specifica certificazione del difensore sia dell'autenticità della firma sia della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato

    Per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura deve contenere in modo espresso la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità nonché l'autenticità della sottoscrizione del conferente.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    Sono richiamati come regole ordinarie sul rilascio della procura speciale, rispetto alle quali l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 prevede un requisito di specialità ulteriore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamata quale fonte che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale che ha ritenuto non contrastante con tali parametri il requisito di certificazione della data della procura.

  • artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE

    Sono menzionati come parametri eurounitari evocati nel giudizio di costituzionalità sulla norma processuale.

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati nel quadro del controllo di compatibilità costituzionale ed eurounitaria della disciplina processuale.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Richiamati anch'essi nel perimetro del giudizio di legittimità costituzionale della previsione processuale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008 la procura speciale deve essere rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve risultare espressamente dall'atto.
  • La validità della procura speciale richiede la certificazione del difensore non solo dell'autenticità della sottoscrizione del conferente, ma anche della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità del ricorso.
  • Il requisito formale speciale della procura nei giudizi di protezione internazionale è legittimo e non viola i parametri costituzionali ed eurounitari richiamati, secondo l'interpretazione già fornita dalle Sezioni Unite e confermata dalla Corte costituzionale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è necessità di statuire sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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