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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02007/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2006 emesso da un Comune con riferimento a un terreno, in parte edificabile, che il contribuente assumeva avere natura pertinenziale rispetto a un fabbricato, mentre l'ente impositore ne contestava la pertinenzialità e la conseguente esclusione da autonoma tassazione. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la CTR del Piemonte aveva accolto il gravame, ritenendo pertinenziale il terreno e annullando l'avviso. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) omesso esame di circostanze fattuali decisive idonee a escludere la pertinenzialità del terreno; 2) violazione degli artt. 817 c.c. e 2 d.lgs. n. 504/1992, per non avere la CTR considerato che il terreno non svolgeva una stabile e oggettiva funzione servente dell'edificio principale ed aveva autonoma potenzialità edificatoria; 3) violazione degli artt. 100 c.p.c., 817 c.c. e 2 d.lgs. n. 504/1992, per non avere la CTR valorizzato la mancata indicazione, nelle dichiarazioni ICI, della natura pertinenziale del terreno. Prima della decisione la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per adesione dal contribuente, con allegata scrittura privata di transazione tra le parti.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal Comune, con adesione del contribuente e presenza di una transazione tra le parti, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È invocato dal ricorrente come parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato dal ricorrente come parametro dei motivi di violazione di legge.

  • art. 817 c.c.

    Richiamato in relazione alla nozione di pertinenza e alla necessità di una stabile e oggettiva funzione servente del bene accessorio rispetto a quello principale.

  • art. 2, d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato in tema di ICI per la tassabilità del terreno e per la verifica della sua eventuale pertinenzialità.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso, in combinazione con le norme sostanziali, senza autonoma statuizione della Corte sul merito del motivo.

  • art. 306 c.p.c.

    Indicato quale base dell'estinzione del processo per rinuncia al ricorso.

  • art. 390 c.p.c.

    Indicato quale base normativa della rinuncia al ricorso per cassazione e dell'estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la relativa previsione è di stretta interpretazione e vale solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • In presenza di transazione tra le parti e rinuncia al ricorso, la Corte può limitarsi a dichiarare l'estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle spese se non vi è specifica regolazione nel provvedimento.
  • Ai fini della nozione di pertinenza nel contenzioso ICI, il ricorrente aveva dedotto che occorre una stabile e oggettiva funzione servente del terreno rispetto al fabbricato principale e che la sola potenzialità edificatoria autonoma è incompatibile con la pertinenzialità, ma la Corte non si è pronunciata sul merito per effetto della rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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