Sentenza n. 871/2026 - Catania, Sezione 1
per l'accertamento ex art. 31, co. 1-2, c.p.a. dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Siracusa sull'istanza ex artt. 11 e 52 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, trasmessa il 3.9.2024 ed integrata da successive note ex art. 10-bis L. 241/1990 del 14.10.2024, recante “Istanza per rilascio dell’attività di pirotecnico deposito e vendita ex artt. 11 e 52 R.D. 18 giugno 1931, n. 773” assunta al prot. della medesima Prefettura e di ogni altro, provvedimento amministrativo connesso, precedente ovvero consequenziale; e per la conseguente condanna ex art. 31, co. 3, c.p.a. della Prefettura di Siracusa ad adottare i chiesti provvedimenti di conclusione del procedimento e/o rilascio del prefato titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico deposito e vendita ex artt. 11 e 52 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; con richiesta fin d’ora ex art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a. della nomina di un Commissario ad acta, in caso di perdurante inadempienza da parte della Prefettura di Siracusa, nonché di determinazione di una somma di denaro dovuta dalla P.A. per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della sentenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento della Prefettura di Siracusa sull’istanza per il rilascio del titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività di pirotecnico, deposito e vendita
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, c.p.a. contro il silenzio serbato dalla Prefettura di Siracusa sull’istanza presentata il 3 settembre 2024 e integrata il 14 ottobre 2024, relativa al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di pirotecnico, deposito e vendita ai sensi degli artt. 11 e 52 r.d. n. 773/1931. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, il ricorrente aveva presentato osservazioni, lamentando la mancata conclusione del procedimento. Ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 2 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sviamento, falsità e travisamento dei presupposti. Nel corso del giudizio la Prefettura ha documentato di avere adottato, il 17 marzo 2025, un decreto di diniego del titolo autorizzativo, incaricando la Questura di Caserta della notificazione. Il ricorrente ha quindi depositato un atto di rinuncia, notificato all’amministrazione il 4 marzo 2026, chiedendo la compensazione delle spese in ragione della mancata notificazione del provvedimento conclusivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’atto di rinuncia, non notificato nei termini rituali di almeno dieci giorni prima dell’udienza, è stato interpretato non come rinuncia formalmente perfezionata, ma come atto univoco dal quale desumere il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione. La sopravvenuta adozione del decreto prefettizio di diniego aveva comunque eliminato l’inerzia oggetto del ricorso. Le spese sono state compensate, considerato che il provvedimento conclusivo non era stato notificato al ricorrente e che tale circostanza aveva giustificato la proposizione dell’azione avverso il silenzio.
Norme richiamate
Disciplina l’azione per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
Consente al giudice, nei presupposti previsti, di ordinare all’amministrazione di provvedere.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
È richiamato per la richiesta di nomina di un commissario ad acta e di misure coercitive in caso di mancata esecuzione.
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Costituisce, insieme all’art. 52, la base normativa dell’istanza per il rilascio del titolo autorizzativo.
art. 52 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Costituisce, insieme all’art. 11, la base normativa dell’istanza per l’esercizio dell’attività di pirotecnico, deposito e vendita.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi e la presentazione di osservazioni da parte dell’interessato.
art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato quale parametro dei principi generali dell’azione amministrativa.
art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato quale parametro dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento.
art. 97 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta il provvedimento conclusivo del procedimento, viene meno l’interesse alla decisione sull’inerzia e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Un atto di rinuncia al ricorso non notificato nel termine rituale può essere valutato dal giudice, se univoco, come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse, senza produrre gli effetti processuali propri della rinuncia formalmente perfezionata.
- La mancata notificazione all’interessato del provvedimento conclusivo può giustificare la compensazione delle spese, anche quando il ricorso avverso il silenzio sia dichiarato improcedibile dopo l’adozione del provvedimento amministrativo.
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