Cassazione Penale, Sentenza n. 26243/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano ordinanze del 12.7.2021 che avevano modificato o integralmente disposto misure patrimoniali rispetto al decreto del 8.3-16.4.2021. Davide Falbo lamenta che il Tribunale abbia proceduto alla correzione di "errori materiali" ai sensi dell'art. 130 c.p.p. nonostante fosse già pendente l'impugnazione del decreto (competenza funzionale del giudice dell'impugnazione) e rileva incongruenze tra la parte motiva e il dispositivo (es. nette difformità tra i paragrafi della motivazione e la parte dispositiva). Loredana Falbo contesta analoghe violazioni di competenza funzionale e sostiene che l'atto qualificato come correzione di errore materiale sia in realtà una sostanziale modifica/nuova pronuncia di confisca (disposizione di confisca del 100% del capitale di FDL Costruzioni s.r.l. e compendio aziendale), non sanabile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.; inoltre deduce la violazione del divieto del "ricorso per saltum" in materia di misure di prevenzione e che la cassazione non fosse lo strumento processuale adeguato.
La decisione
Per il ricorso di Davide Nicola Falbo: la Corte ha ritenuto che la correzione dell'errore materiale sia stata disposta dal Tribunale quando era già pendente l'appello e che non risultino motivate urgenti ragioni che giustificassero la deroga alla competenza funzionale del giudice dell'impugnazione; l'ordinanza è stata annullata senza rinvio. Per il ricorso di Loredana Falbo: la Corte ha qualificato il provvedimento impugnato non come mera correzione di errore materiale ma come un nuovo provvedimento di confisca; in tema di misure di prevenzione il rimedio esperibile contro le decisioni del Tribunale è l'appello in Corte d'Appello, pertanto il ricorso per cassazione è inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma riserva la competenza per la correzione degli errori materiali al giudice dell'impugnazione quando il provvedimento è oggetto di impugnazione non dichiarata inammissibile; il giudice che ha emanato il provvedimento può intervenire solo prima che gli atti siano pervenuti al giudice ad quem e solo se esistono esigenze urgenti esplicitate nel provvedimento
Norma richiamata nel procedimento cautelare/di misura; il Tribunale aveva fissato udienza ex artt. 130 e 666 c.p.p. quale cornice procedurale per la decisione (richiamo procedurale)
Prevedono i presupposti e gli effetti delle misure patrimoniali di prevenzione (confisca e altre misure), richiamati dal Tribunale come fondamento della confisca disposta
Disciplinano i rimedi avverso le decisioni in materia di misure di prevenzione: il rimedio esperibile contro le decisioni del Tribunale è l'appello in Corte d'Appello, limitando l'accesso diretto alla Cassazione (divieto del "ricorso per saltum")
Norma che disciplina la condanna alle spese nei procedimenti per cassazione; utilizzata per la condanna della ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende
art. 512-bis c.p. (richiamato come art. 512b1s nel testo)
Riferimento alla normativa penale che attesta l'indiziabilità del proposto per il reato che giustifica il ricorso alle misure di prevenzione, citata nella motivazione come elemento di pericolosità sociale
Massime di principio
- Se il provvedimento oggetto di correzione è già impugnato e l'appello non è stato dichiarato inammissibile, la correzione di "errore materiale" ai sensi dell'art. 130 c.p.p. spetta al giudice dell'impugnazione, salvo che il giudice di primo grado motivi espressamente urgenti e inderogabili ragioni che giustifichino l'intervento tempestivo
- Non è ammesso qualificare come "correzione di errore materiale" un provvedimento che in realtà introduce una modifica sostanziale o una nuova statuizione (es. una nuova confisca): in tali casi occorre utilizzare il rimedio ordinario previsto (es. appello) e non la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso diretto per cassazione contro le decisioni del Tribunale è inammissibile: il ricorso va proposto in Corte d'Appello; il ricorso per cassazione non è convertibile in appello se il ricorrente ha scelto consapevolmente lo strumento errato
- Il giudice che dispone una correzione che incide sul contenuto sostanziale del provvedimento rischia la declaratoria di nullità assoluta per violazione della competenza funzionale; la motivazione dell'eventuale deroga alla regola della competenza deve essere esplicitata nel provvedimento
- Chi impugna deve valutare attentamente la qualificazione del provvedimento (correzione formale vs nuova pronuncia sostanziale) per scegliere il rimedio processuale corretto ed evitare l'inammissibilità e la condanna alle spese
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