Cassazione Penale, Sentenza n. 26046/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma di condanna per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (art. 5 dlgs n. 74/2000) commesso negli anni d'imposta 2010 e 2011 in qualità di legale rappresentante della "Super Macchine Utensili Srl". L'impugnazione articolava tre motivi: 1) violazione di legge per mancata verifica del dolo specifico (sostenendo che la Corte di appello aveva valutato la condotta come colposa); 2) mancata declaratoria di prescrizione dei reati (con controversie sull'applicazione delle modifiche dei termini prescrizionali introdotte dall'art. 17 del dlgs n. 74/2000); 3) vizio di motivazione e violazione di legge per il rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova (art. 168-bis c.p.), in particolare per aver ritenuto ostativa l'impossibilità di risarcire il danno fiscale o il mancato pagamento del debito.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato. Ha confermato la penale responsabilità di Perrucci e ha rigettato i primi due motivi: (a) sul dolo specifico la Corte ha confermato che il dolo può essere desunto anche dal comportamento successivo del legale rappresentante (es. mancato pagamento delle imposte) e che la delega al commercialista non esclude la responsabilità quando l'obbligo è indelegabile; (b) la questione della prescrizione è stata dichiarata infondata dopo corretta applicazione dell'art. 17 (1-bis) del dlgs 74/2000, che allunga ordinarimente i termini prescrizionali (8 anni ordinari, sino a 10 in presenza di interruzioni), con conseguente esclusione dell'estinzione dei reati alla data della sentenza. Viceversa il terzo motivo è stato accolto: la Cassazione ha annullato, limitatamente alla parte in cui la Corte di appello ha confermato il rigetto della messa alla prova, perché i giudici di merito avevano illegittimamente subordinato l'ammissione al beneficio al pagamento integrale del debito fiscale o a un automatismo retributivo, senza compiere la verifica richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza (valutazione del programma e delle condizioni economiche secondo art. 133 c.p. e art. 464-bis c.p.p.). Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame della domanda di messa alla prova secondo i principi enunciati.
Norme richiamate
dlgs n. 74 del 2000, art. 5
Reato di omessa dichiarazione fiscale: la Corte ha ritenuto che il dolo specifico (finalità di evasione) possa essere desunto anche dal comportamento successivo del legale rappresentante (es. mancato pagamento) e che la delega al consulente non esclude la responsabilità quando l'obbligo è indelegabile.
dlgs n. 74 del 2000, art. 17, comma 1-bis (e richiamo al comma 3-bis)
Applicazione dell'aumento di un terzo dei termini prescrizionali per le fattispecie disciplinate; la Corte ha calcolato correttamente i termini (termine ordinario 8 anni, fino a 10 anni con interruzioni) escludendo la prescrizione alla data della sentenza.
art. 168-bis cod. pen.
Norma sulla messa alla prova: la Corte ha stabilito che l'ammissione non può essere meccanicamente subordinata al pagamento integrale del danno. Il risarcimento è richiesto "ove possibile" e il giudice deve valutare il programma di messa alla prova secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e verificare la capacità economica dell'istante.
decreto-legge n. 124/2019 e legge di conversione n. 157/2019
Modifiche che limitano l'applicabilità della messa alla prova per reati tributari di elevata evasione non sono applicabili ratione temporis se introducono una lex durior successiva alla commissione del reato; pertanto non potevano essere adoperate per escludere la messa alla prova nel caso concreto.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la valutazione del programma di messa alla prova: la Corte ha richiamato la necessità di valutare l'idoneità del programma a favorire il reinserimento e la corrispondenza alle condizioni di vita del richiedente, inclusa la capacità di contribuzione al risarcimento nei limiti delle possibilità economiche.
art. 464-bis, comma 5 cod. proc. pen.
Strumento per la verifica giudiziale delle condizioni economiche del richiedente ai fini della messa alla prova; la Corte ha indicato che il giudice può e deve usare tale verifica per accertare la disponibilità effettiva al risarcimento.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione di esaminare, anche d'ufficio, vizi di violazione di legge come il mancato riconoscimento della prescrizione; la Corte ha ritenuto ammissibile l'eccezione ma manifestamente infondata nel caso.
artt. 604 e 623 cod. proc. pen.
Richiamati con riferimento ai criteri formali di trasmissione degli atti e alla competenza per il rinvio; la Corte ha precisato che non sussistono condizioni per trasmettere gli atti al primo giudice anziché al gravame.
Massime di principio
- Il dolo specifico nel reato di omessa dichiarazione può essere desunto anche dalla condotta successiva del legale rappresentante (es. mancato pagamento delle imposte): la sola delega a un professionista non esclude automaticamente la responsabilità quando l'obbligo è indelegabile.
- Prima di sostenere la prescrizione, va calcolato attentamente il termine applicabile (tenendo conto di aumenti di un terzo previsti dalla legge per specifici periodi e degli effetti delle interruzioni): non è ammesso assumere automaticamente la estinzione senza verifica puntuale.
- La messa alla prova non può essere respinta in modo meramente formale o perché l'imputato non è in grado di pagare integralmente il debito; il risarcimento è richiesto "ove possibile" e il giudice deve valutare il programma, la capacità economica e la disponibilità dell'imputato a contribuire nella misura delle sue possibilità.
- Modifiche legislative peggiorative (lex durior) entrate in vigore dopo la commissione del reato non sono applicabili retroattivamente: occorre verificare la temporalità delle norme rispetto ai fatti.
- La motivazione del rigetto di benefici (come la messa alla prova) deve essere completa e basata su valutazioni previste dalla legge (art. 133 c.p., accertamenti economici, idoneità del programma), evitando approcci meccanicistici o esclusivamente retributivi.
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