Cassazione Penale, Sentenza n. 26048/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Musardo era stato assolto dal Tribunale di Lecce con la formula "per non aver commesso il fatto" dall'accusa di aver, in concorso con altri, esercitato pesca di 100 ricci marini all'interno di un'area marina protetta (violazione degli artt. 19, comma 3, lett. a) e 30, comma 1, legge n. 394/1991). La Procura generale ha impugnato sostenendo che il Tribunale aveva errato nel ritenere l'inconsapevolezza dell'imputato: Musardo aveva accompagnato con la propria barca una persona munita di bombole e retini, poi trovata in possesso dei 100 ricci, e dunque la condotta di accompagnamento aveva agevolato la commissione del reato e configurato partecipazione concorsuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso della Procura generale (pur trattandosi di sentenza inappellabile) e ha annullato la sentenza del Tribunale per manifesta illogicità della motivazione: il giudice di merito non aveva dato alcuna spiegazione plausibile circa l'allegata inconsapevolezza dell'imputato nonostante il porto di strumenti idonei alla pesca e il fatto che la sua condotta aveva agevolato l'attività illecita. La sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
Norme richiamate
legge n. 394 del 1991, art. 19, comma 3, lett. a) e art. 30, comma 1
La norma incrimina e vieta la pesca nelle aree marine protette; la violazione è una contravvenzione sanzionata alternativamente con arresto o ammenda.
codice di procedura penale, art. 593, comma 3, ultimo periodo
Le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con pena alternativa (arresto o ammenda) sono inappellabili.
codice di procedura penale, art. 568, comma 5
Consente la conversione dell'impugnazione e giustifica l'ammissibilità in Cassazione del ricorso del pubblico ministero anche quando la sentenza è inappellabile, se ricorrono i requisiti minimi.
codice di procedura penale, art. 606 (lett. e))
La Corte di cassazione può censurare vizi della motivazione, tra cui contraddittorietà o manifesta illogicità, come motivo di annullamento.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione anche contro sentenze di proscioglimento inappellabili quando sussistono vizi della motivazione (es. manifesta illogicità); tali ricorsi possono essere convertiti e ritenuti ammissibili se hanno requisiti minimi.
- La partecipazione concorsuale si configura anche quando la condotta di un soggetto (es. accompagnare con imbarcazione) agevola la commissione dell'illecito da parte di altri; la semplice affermazione di "inconsapevolezza" richiede una motivazione chiara e convincente da parte del giudice.
- La presenza o il porto di strumenti inequivocabilmente idonei alla commissione del reato (bombole, retini) costituisce elemento probatorio rilevante per attribuire consapevolezza o partecipazione, salvo che il giudice dia spiegazioni contrastanti e ragionate.
- Una decisione di assoluzione priva di spiegazioni su fatti oggettivi che indicano responsabilità può essere annullata per manifesta illogicità: il giudice di merito deve affrontare e motivare le evidenze che indicano una possibile partecipazione.
- In casi simili è fondamentale per l'imputato dimostrare elementi oggettivi di non conoscenza o di impossibilità di prevedere l'azione altrui; per l'accusa è importante documentare la connessione causale tra la condotta agevolatrice e la realizzazione del reato.
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