Cassazione Penale, Sentenza n. 26049/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibili i loro appelli, sostenendo che la celebrazione del processo di primo grado in udienza del 20/04/2020 era avvenuta per l'omessa comunicazione del rinvio e non per una preventiva loro richiesta; perciò invocavano che la sospensione dei termini disposta dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 dovesse operare e che i termini per il deposito della sentenza e per l'impugnazione dovessero essere prorogati fino all'11/05/2020. Inoltre i ricorrenti deducevano che la deroga emergenziale si riferiva solo alle udienze con imputati detenuti e non alla sospensione dei termini processuali, e che, in ogni caso, l'obbligo di rispetto dei termini avrebbe imposto oneri irragionevoli agli imputati nella fase emergenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i ricorrenti, insieme al loro difensore, avevano chiesto la trattazione del processo escludendo la sospensione dei termini e avevano assistito all'udienza da remoto; la giurisprudenza consolidata considera tale partecipazione e dichiarazione come espressione della volontà di trattazione ai sensi dell'art. 83 d.l. n. 18/2020, con conseguente rinuncia alla sospensione dei termini per l'impugnazione. Perciò la presentazione degli appelli oltre il termine previsto è stata qualificata come tardiva e inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020
Disciplina della sospensione dei termini durante l'emergenza Covid-19: la Corte ha ritenuto non applicabile la sospensione nel caso in cui l'imputato abbia richiesto espressamente la trattazione e abbia rinunciato alla sospensione partecipando all'udienza da remoto.
art. 83, comma 3, lett. b), d.l. 18 marzo 2020, n. 18
La richiesta di trattazione da parte dell'imputato detenuto (anche mediante manifestazione di volontà di presenziare da remoto) viene interpretata come rinuncia alla sospensione dei termini processuali, compresi quelli per l'impugnazione.
art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina il termine per proporre l'appello: la Corte ha ritenuto che il termine previsto da questa disposizione fosse operativo e che l'appello sia stato proposto oltre il termine, determinate l'inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma citata in riferimento alle impugnazioni: richiamata nel ricorso, ma la Corte ha respinto il motivo ritenendo la tardività dell'appello irrimediabile alla luce della rinuncia alla sospensione.
Legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione d.l. n.18/2020)
Atto di conversione del d.l. 18/2020: la Corte si è attenuta alla disciplina emergenziale così come convertita, confermando l'interpretazione che la richiesta di trattazione comporta la decadenza dalla sospensione dei termini.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 40803 del 15/07/2021, Caporrino; Sez. 2, n. 8642 del 28/01/2021, Bonaccorso; Sez. 6, n. 27213 del 17/09/2020, Roci)
Giurisprudenza consolidata che interpreta la partecipazione da remoto o la dichiarazione dell'imputato come espressione di volontà di trattazione e quindi rinuncia alla sospensione dei termini; conferma la correttezza di dichiarare inammissibile l'appello proposto oltre i termini in tali circostanze.
Massime di principio
- La partecipazione e la manifestazione di volontà dell'imputato a 'voler presenziare' all'udienza in collegamento da remoto è considerata espressa richiesta di trattazione e comporta rinuncia alla sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale.
- La sospensione dei termini disposta per l'emergenza Covid-19 non opera se l'imputato ha espressamente chiesto la trattazione: in tal caso i termini per impugnare decorrono normalmente e il mancato rispetto dei termini determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Non sono richieste formule sacramentali per la manifestazione di volontà: una dichiarazione di volersi collegare o la partecipazione effettiva possono essere interpretate come rinuncia alla sospensione.
- Il fatto che l'udienza sia stata celebrata per omissione di comunicazione del rinvio non esime dall'effetto della rinuncia se l'imputato ha chiesto la trattazione o ha partecipato all'udienza.
- Il rischio di difficoltà pratiche (es. ottenere la copia della sentenza) durante il periodo emergenziale non è di per sé sufficiente a giustificare la tardività dell'impugnazione se è stata fornita manifestazione di volontà di procedere.
- Per evitare il rischio di decadenza, chi vuole avvalersi della sospensione dei termini deve astenersi dal chiedere la trattazione e non manifestare la volontà di partecipare all'udienza; in caso contrario è opportuno curare con particolare attenzione il calcolo dei termini e l'acquisizione tempestiva della sentenza.
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