Cassazione Penale, Sentenza n. 26045/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Vergano era imputato per dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) per aver, quale legale rappresentante della Aloe Ghignone s.r.l., indicato nelle dichiarazioni annuali (presentate il 24/11/2011 e il 19/11/2012) elementi passivi fittizi derivanti da fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale di Gianfranco Lanza (compenso per consulenza). Il ricorso in Cassazione contestava: 1) la valutazione dell'elemento oggettivo del reato, ritenendo erronea la conclusione che la qualità di "amministratore di fatto" di Lanza escludesse la possibilità che le fatture corrispondessero a prestazioni reali; 2) l'attribuzione a Vergano di poteri gestori (la difesa sosteneva che fosse mera "testa di legno"); 3) la sussistenza del dolo eventuale, perché non sarebbero stati valutati concretamente gli indici della conoscenza o del sospetto dell'illecito da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (relativo all'elemento oggettivo) e infondati il secondo e il terzo (relativi alla soggettività e al dolo). Ha osservato che l'essere erogatore delle prestazioni amministratore di fatto non basta di per sé a dimostrare "inesistenza" delle operazioni e che i giudici di merito dovevano specificare quale tipo di inesistenza (oggettiva, soggettiva o giuridica/qualitativa) fosse ravvisata e raccogliere adeguati elementi probatori. Perciò ha annullato la sentenza impugnata con le seguenti conseguenze: annullamento senza rinvio relativamente alla condotta connessa alla dichiarazione presentata il 24/11/2011 (relativa all'anno d'imposta 2010) per intervenuta prescrizione decennale; annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino con riferimento alla dichiarazione del 19/11/2012 (anno d'imposta 2011), affinché si verifichi e si specifichi quale ipotesi di inesistenza sia configurabile e si compiano gli accertamenti probatori necessari.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 1 lett. a)
"le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi"
La Corte utilizza questa definizione per ricordare che il reato copre tre profili di "inesistenza": oggettiva, soggettiva e giuridica/qualitativa; in tal senso il giudice di merito doveva chiarire quale tipologia fosse contestata nel caso concreto.
Norma incriminatrice che sanziona la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso in dichiarazione di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti; la Corte ricorda che la norma non distingue tra le diverse tipologie di inesistenza, ma richiede che il giudice specifichi quale divergenza tra realtà commerciale e documentazione sia stata riscontrata.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17 comma 1-bis
Richiamato ai fini del calcolo della prescrizione: la Corte applica il termine decennale previsto per il reato contestato e verifica la maturazione della prescrizione separatamente per le singole dichiarazioni.
Sezioni Unite civili, sent. n. 3240 del 12/02/2010
Richiamata dagli estensori delle censure e menzionata dalla Corte per sottolineare che non vi è, in astratto, un divieto di svolgere contemporaneamente attività di gestione societaria e attività di consulenza per la stessa società; il riferimento è usato per argomentare che la coincidenza soggettiva amministratore/consulente non è di per sé prova di inesistenza delle prestazioni.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019 e Sez. 3, n. 30874 del 02/03/2018)
Citazioni giurisprudenziali che chiariscono la portata del reato (copre inesistenza oggettiva, soggettiva e qualitativa) e che la qualificazione dell'inesistenza può essere diversa rispetto a quella indicata in imputazione senza violare il principio di correlazione, purché il giudice motivi adeguatamente.
Massime di principio
- La mera coincidenza soggettiva tra il fornitore della fattura e l'amministratore (di fatto o di diritto) non prova automaticamente che la prestazione non sia stata resa: il giudice deve identificare e motivare quale tipo di inesistenza (oggettiva, soggettiva o giuridica/qualitativa) sia ritenuta e raccogliere elementi probatori adeguati.
- In presenza di fatture emesse da soggetti vicini o interni alla società, l'accertamento della realtà delle prestazioni richiede prove specifiche (documenti, testimonianze, riscontri operativi) e non può fondarsi solo su considerazioni indiziarie di anomalia.
- La responsabilità penale dell'amministratore formale è compatibile con la sua firma sulle dichiarazioni: la sottoscrizione e la partecipazione alla gestione possono fondare la sussistenza del dolo o del dolo eventuale, a condizione che il tribunale valuti concretamente gli indici di conoscenza o di accettazione del rischio illecito.
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non esclude la conversione del tipo di inesistenza contestata, ma impone che il giudice di merito spieghi chiaramente su quale elemento concreto si basa la qualificazione adottata e che l'imputato sia comunque messo in condizioni di difendersi.
- La prescrizione va calcolata distintamente per ogni condotta/dichiarazione: se il termine di prescrizione è maturato per una delle dichiarazioni, quella parte della condanna va annullata senza rinvio; per le altre, il processo può essere rimesso al merito per gli ulteriori accertamenti richiesti.
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