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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26043/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Airaudo impugnava la sentenza che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 10‑ter del D.lgs. n. 74/2000 per omesso versamento IVA relativo all'anno 2012, per €2.009.311, sostenendo che la condotta era da ritenersi scusabile per grave crisi di liquidità della sua impresa (inesigibilità oggettiva), per l'assenza di dolo visto che le somme sono state utilizzate per garantire la continuità aziendale e per l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, invocando anche l'applicazione dell'art. 13‑bis D.lgs. 74/2000 o, comunque, il riconoscimento delle rateazioni e dei pagamenti parziali come attenuanti rilevanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la sentenza di merito. Ha ritenuto provata la componente oggettiva (mancato versamento dell'IVA entro il termine del 27/12/2013) e ha respinto l'eccezione di inesigibilità oggettiva per insufficiente prova di impossibilità assoluta di reperire risorse: i giudici hanno osservato che la società aveva ricavi e cash flow significativi nei periodi rilevanti e aveva ottenuto finanziamenti nel 2013 (tra cui mutui e prestiti), sicché non è dimostrato che il ricorrente avesse esaurito tutte le possibilità, anche patrimoniali, per adempiere. La Corte ha ribadito che il dolo generico può desumersi dalla scelta di non versare l'imposta risultante dalla dichiarazione e che i motivi della scelta non escludono il dolo. Quanto al trattamento sanzionatorio, sono state confermate le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena già riconosciute, mentre l'art. 13‑bis è risultato inapplicabile perché i debiti non erano stati integralmente saldati prima dell'apertura del dibattimento; pertanto la pena (8 mesi di reclusione, sospesa) è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 74 del 2000, art. 10‑ter

    Norma incriminatrice dell'omesso versamento di ritenute o imposte (qui IVA). La Corte ha interpretato che il dolo generico si desume dalla dichiarazione e dall'omesso versamento: la scelta di non pagare costituisce prova del dolo, salvo la rigorosa prova contraria dell'impossibilità assoluta di adempiere.

  • D.lgs. n. 74 del 2000, art. 13‑bis

    Previsione che può portare all'estinzione del reato se il debitore estingue integralmente il debito tributario prima dell'apertura del dibattimento. La Corte ha affermato la sua inapplicabilità nel caso in cui i debiti non siano stati saldati prima del dibattimento.

  • Codice penale, art. 42

    Disciplina della colpa e del dolo; la Corte richiama la distinzione tra responsabilità dolosa e ipotesi di esclusione della colpevolezza per impossibilità di adempiere, sottolineando che la prova dell'inesigibilità è gravosa.

  • Codice penale, art. 43

    Principio della causalità e imputabilità; utilizzato per richiamare i limiti dell'esimente della non imputabilità della crisi finanziaria quando non adeguatamente provata.

  • Costituzione, art. 27 commi 1 e 3

    Citate in ordine ai principi generali di responsabilità penale e proporzione della pena; la Corte ha ritenuto comunque congruo il trattamento sanzionatorio applicato.

  • Codice penale, art. 62‑bis

    Riguarda l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che le attenuanti sono state correttamente valutate e applicate dal Tribunale.

  • Codice penale, art. 133

    Disciplina la determinazione della pena e le circostanze che ne influenzano la gravità; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei pagamenti parziali come circostanze attinenti alla gravità del fatto ai fini della quantificazione della pena.

  • Legge fallimentare, art. 67 comma 3

    Richiamato per il piano di risanamento depositato dal gruppo; usato in merito alla ricostruzione dell'entità dei debiti tributari e dei pagamenti effettuati.

Massime di principio

  • La mera crisi di liquidità non esclude automaticamente la responsabilità per omesso versamento IVA: per ottenere l'esimente è necessario provare che sia stato fatto ogni possibile tentativo, anche a costo di sacrifici patrimoniali personali, per reperire le risorse necessarie.
  • Il dolo generico relativo all'omesso versamento dell'imposta può essere desunto dalla presentazione della dichiarazione e dalla scelta consapevole di non versare quanto dovuto; i motivi della scelta (es. tutela della continuità aziendale) non eliminano in sé il dolo.
  • I finanziamenti ottenuti o la disponibilità di risorse in periodi rilevanti sono elementi che il giudice valuta per escludere l'inesigibilità: la presenza di ricavi, cash flow o prestiti può indebolire la tesi difensiva sull'impossibilità di pagare.
  • I pagamenti parziali e la condotta collaborativa possono concorrere a ridurre la pena mediante l'applicazione di attenuanti generiche, ma non impediscono necessariamente la condanna quando manchi la prova dell'impossibilità di adempiere.
  • L'art. 13‑bis D.lgs. 74/2000 è applicabile solo se il debito tributario è stato saldato prima dell'apertura del dibattimento; in mancanza, la strada per ottenere benefici si limita alle circostanze attenuanti ordinarie.

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