Cassazione Penale, Sentenza n. 45126/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato le misure cautelari per il capo r) (art. 73 DPR n. 309/1990) ritenendo utilizzabili conversazioni "tra presenti" catturate in forza di un decreto di proroga del 14/09/2021. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 267 e 271 c.p.p. per omessa autorizzazione nel decreto di proroga del 14/09/2021, che avrebbe riguardato solo i flussi informatici e non le intercettazioni ambientali "tra presenti", e sosteneva che le intercettazioni "prorogate" senza esplicito riferimento alle conversazioni tra presenti fossero inutilizzabili e che le proroghe successive non avrebbero potuto sanare tale vizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: il ricorrente non ha indicato quali specifiche intercettazioni ambientali sarebbero inutilizzabili né ha dimostrato l'incidenza dell'eventuale esclusione di tali conversazioni sulla persistenza della gravità indiziaria (prova di resistenza), considerato che risultavano utilizzabili le intercettazioni telefoniche e quelle mediante trojan. Per ciò la censura è stata ritenuta generica e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8
Richiamata la norma procedurale in base alla quale il ricorso è stato trattato; utilizzo quale riferimento procedurale per il processo di cassazione.
Richiamati quali norme in relazione alla legittimità delle intercettazioni e alla loro utilizzabilità; la Corte osserva tuttavia che la doglianza relativa all'inutilizzabilità deve individuare le singole conversazioni e dimostrare l'incidenza della loro esclusione sulla prova complessiva.
Norma sostanziale del capo di imputazione (illeciti in materia di stupefacenti) per il quale sono state confermate le misure cautelari dal Tribunale del riesame.
Altro capo di imputazione menzionato: il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza genetica con riferimento al capo d) relativo a questa norma.
art. 416-bis cod. pen. (circostanza aggravante)
La circostanza aggravante ex art. 416-bis è stata esclusa dal Tribunale del riesame in relazione al capo r).
Norma richiamata dalla Corte per la condanna alle spese processuali e per la liquidazione equitativa della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come riferimento di principio ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza di Cassazione (es. Sez. 3, n. 3207/2014; Sez. 5, n. 31823/2020)
Principio consolidato secondo cui, in cassazione, la doglianza di inutilizzabilità deve indicare l'incidenza dell'eliminazione dell'elemento impugnato sulla prova complessiva (prova di resistenza); in mancanza la censura è aspecifica e il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Una censura sull'inutilizzabilità di intercettazioni deve indicare specificamente quali conversazioni o captazioni si ritengono viziate e perché; una generica censura sul decreto non è sufficiente.
- Se esistono altri elementi di prova utilizzabili (es. intercettazioni telefoniche o telematiche via trojan), il ricorrente deve dimostrare che l'esclusione delle sole intercettazioni contestate sarebbe comunque decisiva per la prova di resistenza; altrimenti la doglianza può essere dichiarata inammissibile.
- L'inutilizzabilità colpisce la singola conversazione o atto di captazione, non automaticamente l'intero decreto; ma per ottenere l'esclusione delle singole captazioni occorre indicarle puntualmente.
- Nel contestare proroghe o autorizzazioni alle intercettazioni, è essenziale documentare il nesso tra il vizio formale del provvedimento e le specifiche intercettazioni utilizzate a supporto delle misure cautelari.
- Chi propone ricorso rischia condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie se il ricorso risulta generico o manifestamente infondato; pertanto la difesa deve formulare censure dettagliate e valutare l'incidenza processuale dell'eventuale esclusione delle prove impugnate.
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