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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27169/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento con cui gli era stato richiesto il versamento del contributo di bonifica per gli anni 2010-2013, contestando la legittimità della pretesa. La CTR aveva riformato il primo grado ritenendo dovuto il contributo sulla base della normativa regionale toscana, della presenza di un piano di classifica e di riparto della contribuenza e dell’esistenza di benefici diretti, concreti e specifici per gli immobili del contribuente derivanti dalla manutenzione del Fosso Manzino Ovest. In Cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserito errore di percezione sulle prove del beneficio diretto; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 3, 10, comma 2, e 17 del r.d. 13 febbraio 1933 e dell’art. 15 della l.r. Toscana n. 34/1994, sostenendo che gravasse sul Consorzio l’onere di provare la debenza del contributo in assenza di piano generale di bonifica e perimetro di contribuenza; 3) violazione dell’art. 15 della l.r. Toscana n. 34/1994, per mancata elaborazione e trascrizione del perimetro di contribuenza quale condizione di efficacia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito perché, in tema di contributi di bonifica, quando esista un piano di classifica approvato e l’immobile sia incluso nel perimetro di contribuenza, il vantaggio diretto e immediato per il fondo può presumersi e grava sul contribuente che contesti la cartella l’onere di provare l’inadempimento delle indicazioni del piano o il mancato funzionamento delle opere previste. Inoltre, la CTR aveva comunque accertato in fatto che gli interventi di manutenzione avevano apportato un beneficio diretto, concreto e specifico agli immobili del ricorrente; tale accertamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti, e la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell’intimato. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato evocato per denunciare una pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c. e un errore di percezione della prova

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte non ha ravvisato un errore percettivo idoneo a integrare il vizio dedotto

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova in materia di contributi di bonifica

  • art. 3 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    richiamato insieme alle altre norme sulla disciplina dei contributi di bonifica

  • art. 10, comma 2, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    la Corte lo collega al presupposto del vantaggio diretto e immediato per il fondo quale base dell’obbligo contributivo

  • art. 17 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    richiamato tra le norme di disciplina della contribuenza consortile

  • art. 15 l.r. Toscana 5 maggio 1994, n. 34

    la Corte ne assume la rilevanza nella disciplina del perimetro di contribuenza e della sua efficacia

  • art. 860 c.c.

    richiamato quale base del principio per cui l’obbligo di contribuzione presuppone il vantaggio diretto e immediato per il fondo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L.R. Toscana 5 maggio 1994, n. 34

    costituisce la disciplina regionale applicata dalla CTR e richiamata in Cassazione

Massime di principio

  • In materia di contributi di bonifica, se l’immobile è incluso nel perimetro di contribuenza e risulta valutato in un piano di classifica approvato, il beneficio diretto e immediato per il fondo può ritenersi presunto; in tal caso, chi contesta la pretesa contributiva deve provare l’inadempimento delle prescrizioni del piano o il mancato funzionamento delle opere previste.
  • Se mancano il perimetro di contribuenza, il piano di classifica o la valutazione dell’immobile nel piano, grava sul consorzio l’onere di provare sia la proprietà del bene nel comprensorio sia il concreto beneficio derivante dalle opere eseguite.
  • Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio: la censura che, sotto veste di violazione di legge o di errore di percezione, mira in realtà a contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito è inammissibile.
  • L’accertamento compiuto dal giudice di merito circa l’esistenza di un beneficio diretto, concreto e specifico per gli immobili del contribuente è apprezzamento di fatto non rivalutabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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