Cassazione Civile, Ordinanza n. 16637/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento catastale con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004, veniva disposto il riclassamento parziale di un immobile ubicato in Roma, con attribuzione di una classe superiore e della relativa nuova rendita. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendone, tra l'altro, la carenza di motivazione. La CTR aveva accolto l'appello dell'amministrazione ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso e legittima la revisione in ragione dello scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale nella microzona. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla carenza motivazionale dell'atto; 2) violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 e dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, assumendo che l'avviso fosse motivato in modo inidoneo, con mera indicazione di dati catastali e della classe attribuita; 3) violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost. per ritenuta compatibilità costituzionale della disciplina del riclassamento. L'amministrazione finanziaria è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le prime due censure e assorbito il terzo motivo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente, valorizzando il consolidarsi solo recente dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione.
Norme richiamate
La mancata pronuncia sul motivo preliminare relativo alla motivazione dell'atto integra vizio denunciabile in cassazione, quando il giudice di merito si sia pronunciato solo sul merito del riclassamento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del vizio processuale denunciato per omessa pronuncia.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
L'atto impositivo deve essere adeguatamente motivato, in modo da porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni concrete del provvedimento.
art. 1, comma 335, l. 30 dicembre 2004, n. 311
La revisione parziale del classamento è giustificata dallo scostamento significativo tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della microzona e quello delle altre microzone; tale presupposto non esaurisce però l'obbligo motivazionale dell'atto sul singolo immobile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro della violazione di legge invocato con riferimento alla motivazione dell'avviso catastale e alla disciplina del riclassamento.
artt. 3, 53 e 97 Cost.
La relativa censura è stata assorbita, in quanto le prime due doglianze sono state accolte.
La disciplina del classamento va letta nel contesto del regolamento catastale; in sede di attribuzione della classe e della rendita devono considerarsi, oltre al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare.
art. 8, commi 3, 5, 6 e 7, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
La classe rappresenta il livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare; il fattore posizionale rileva per il riclassamento diffuso, ma l'atto deve anche spiegare le caratteristiche edilizie e la concreta ricaduta del mutato rapporto di valori sul singolo immobile.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, il presupposto dello scostamento dei valori medi di microzona legittima l'avvio della revisione, ma non basta da solo a sorreggere la motivazione del singolo avviso.
- L'avviso di attribuzione di nuova rendita deve indicare, in modo specifico e rigoroso, le ragioni per cui il mutato rapporto tra valori di mercato e catastali abbia inciso proprio sulla singola unità immobiliare, con riferimento alla classe e alla rendita attribuite.
- La motivazione non può limitarsi a formule generiche sulla rivalutazione della zona o sulla riqualificazione urbana: occorre una relazione concreta tra i dati della microzona e le caratteristiche del bene oggetto di classamento.
- Nel giudizio di cassazione, l'omessa pronuncia del giudice di merito su una censura autonoma e preliminare integra violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Quando la causa è matura per la decisione e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito.
- La recente consolidazione dell'orientamento giurisprudenziale su una questione interpretativa può giustificare la compensazione integrale delle spese processuali.
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