Cassazione Penale, Ordinanza n. 00908/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado con rito abbreviato e con conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo lamentando violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. In sostanza censurava il diniego delle attenuanti generiche e, in via correlata, la congruità del trattamento sanzionatorio. La Corte osserva che il giudice di merito aveva motivato il diniego richiamando l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali e di più reati commessi in un contesto temporale omogeneo; quanto alla pena, la doglianza era formulata solo come derivazione della censura sull'art. 62-bis c.p., senza autonomo sviluppo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche fosse conforme ai principi di legittimità, poiché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi e non può essere preteso come effetto automatico dell'assenza di elementi negativi. Ha inoltre rilevato che non era necessaria una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti ostativi. La censura sulla pena è stata dichiarata inammissibile perché non proposta come motivo autonomo, ma solo come riflesso della doglianza sulle attenuanti. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato; il loro riconoscimento richiede elementi di segno positivo e può essere negato valorizzando precedenti e pluralità di reati, senza necessità di confutare singolarmente ogni deduzione difensiva.
Non è necessario esaminare tutti i criteri di commisurazione della pena, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti; la doglianza sulla pena deve essere prospettata in modo autonomo e non solo come corollario del diniego delle attenuanti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
d.lgs. 152/2006, artt. 256 e 256-bis
Norme incriminatrici poste a base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo della sentenza di legittimità non ne approfondisce il contenuto.
Ulteriore norma incriminatrice contestata e confermata nei gradi di merito; il testo della sentenza di legittimità non ne specifica l'applicazione concreta.
Massime di principio
- Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute in base alla sola assenza di elementi negativi: il giudice deve individuare elementi positivi idonei a giustificarne la concessione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi precedenti penali e la commissione di più reati in un contesto temporale omogeneo.
- In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a rispondere analiticamente a ogni singola deduzione difensiva, purché indichi gli elementi di preponderante rilevanza posti a base della decisione.
- Ai fini della commisurazione della pena, non è necessario un esame puntuale di tutti i criteri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente richiamare quelli concretamente ritenuti decisivi.
- Una censura sulla congruità della pena è inammissibile se non formulata come motivo autonomo di ricorso, quando viene prospettata solo come conseguenza della doglianza principale sulle attenuanti generiche.
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