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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19724/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la riabilitazione; il Tribunale di sorveglianza l'ha dichiarata inammissibile e ha respinto l'opposizione perché la condannata non ha provato di aver risarcito il danno erariale derivante dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo C30). La ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione perché lo Stato non le ha mai richiesto risarcimento e l'imputazione non menzionava un danno a carico dello Stato (solo un preteso danno a AGEA, già soddisfatto); 2) assenza di norma che imponga un obbligo risarcitorio verso lo Stato per tale reato; 3) anche se esistesse un danno risarcibile, l'onere risarcitorio graverebbe sui terzi utilizzatori delle fatture, e il fatto che il procedimento sia stato definito con patteggiamento senza richiesta di risarcimento dimostrerebbe l'assenza di tale obbligo.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso infondato. La Corte ha ritenuto che: 1) la mancata richiesta di risarcimento da parte della persona offesa non equivale a rinuncia e non libera il condannato dagli obblighi civili derivanti dal reato; 2) l'assenza di indicazione del danno nel capo di imputazione è irrilevante, perché l'indicazione del danno non è richiesta dal contenuto dell'imputazione; 3) l'obbligo risarcitorio trova la sua fonte nell'art. 179, comma 6, c.p., che impedisce la riabilitazione se non sono adempiute le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo dimostrare impossibilità; 4) il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 è una fattispecie di pericolo con dolo specifico di evasione: se l'emissione della fattura ha effettivamente prodotto un'evasione (e quindi un danno all'amministrazione finanziaria), tale danno deve essere risarcito ai fini dell'art. 179 c.p.; 5) l'obbligazione tributaria e l'obbligazione di risarcimento civile sono distinte e possono gravare su soggetti diversi; infine la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 179 c.p.

    La riabilitazione non può essere concessa se il condannato non ha adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri l'impossibilità di adempierle; norma generale applicabile a ogni tipo di reato.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Tipizza l'emissione di fatture per operazioni inesistenti come reato a consumazione anticipata con dolo specifico di evasione: il danno all'amministrazione finanziaria non è sempre evento necessario, ma se si verifica (per esempio quando il destinatario utilizza i crediti IVA fittizi) integra un danno risarcibile ai fini dell'art. 179 c.p.

  • art. 417 cod. proc. pen.

    Definisce il contenuto minimo del capo di imputazione (enunciazione del fatto ecc.); non richiede l'indicazione del danno patrimoniale, per cui l'assenza di tale indicazione nell'imputazione non preclude la valutazione del danno nel giudizio di riabilitazione.

  • art. 552 cod. proc. pen.

    Per il rito a citazione diretta prevede analoghe indicazioni sul contenuto dell'atto di imputazione; conferma che l'indicazione del danno non è prescritta nel capo di imputazione.

  • art. 17 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    Indica, in linea generale, il soggetto obbligato in materia di IVA; utile per distinguere l'obbligazione tributaria (chi deve versare l'imposta) dalla responsabilità civile per il danno erariale.

  • art. 60-bis D.P.R. n. 633/1972

    Contiene disposizioni sulla responsabilità in campo IVA (es. limiti alla solidarietà passiva); viene richiamato per spiegare che la solidarietà nell'obbligazione tributaria è regolata da norme speciali e non coincide automaticamente con la solidarietà civile per il risarcimento.

  • art. 9 d.lgs. n. 74/2000

    Prevede un regime derogatorio in tema di concorso di persone nel reato che, per taluni profili, limita il concorso dell'emittente delle fatture nel reato di chi se ne avvale; detta disciplina ha riflessi sulla responsabilità penale e sulla confisca, ma non automaticamente esclude obblighi civili risarcitori verso l'amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • La mancata richiesta formale di risarcimento da parte della persona offesa non libera il condannato dall'obbligo civile: per ottenere la riabilitazione è necessario provare l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato o l'impossibilità ad adempierle.
  • L'assenza di riferimenti al danno nel capo di imputazione è irrilevante ai fini della riabilitazione: il giudizio sulla sussistenza e sull'entità del danno avviene nell'ambito dell'art. 179 c.p.
  • Per i reati tributari come l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, va valutato se la condotta abbia effettivamente cagionato evasione e danno all'amministrazione finanziaria; se il danno si è realizzato, il condannato deve dimostrare l'avvenuto risarcimento o l'impossibilità di risarcire.
  • Occorre distinguere sempre tra obbligazione tributaria (chi deve versare le imposte) e responsabilità civile per il danno erariale: possono gravare su soggetti diversi e avere regimi di solidarietà differenziati.
  • La definizione del procedimento con patteggiamento senza pronuncia sul risarcimento non esclude la necessità, ai fini della riabilitazione, di dimostrare l'eliminazione delle conseguenze civili del reato.

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