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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18320/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia riguarda un locale di circa 13 mq all'interno di un aeroporto, destinato a bar, per il quale era stato stipulato un contratto che il ricorrente qualificava come subconcessione di diritto privato e non come locazione. Il rapporto era stato risolto in primo e secondo grado per morosità dal canone di ottobre 2012, con condanna del conduttore al pagamento dei canoni fino al rilascio. In cassazione il ricorrente proponeva sei motivi: 1) sosteneva che il contratto andasse interpretato come subconcessione, alla luce del bando, del nomen iuris, delle clausole di adeguamento alle prescrizioni ENAC e dell'assetto economico con royalty, con conseguente inapplicabilità dello sfratto per morosità; 2) deduceva che, qualificato il rapporto come subconcessione, andasse verificato l'inadempimento della controparte e che la sospensione dei pagamenti fosse giustificata; 3) subordinatamente, anche a voler ritenere la locazione, invocava l'inadempimento del locatore e l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per la cessazione del traffico aeroportuale e l'installazione di distributori automatici; 4) lamentava violazione della buona fede, sostenendo che la controparte aveva intimato sfratto mentre erano in corso trattative per la rinegoziazione del canone e della prosecuzione del rapporto; 5) invocava la presupposizione, assumendo che il traffico aeroportuale e la presenza di utenti fossero il presupposto implicito e determinante del contratto e che il venir meno di tale situazione dovesse escludere i canoni successivi; 6) denunciava violazione dell'art. 2697 c.c. e vizi istruttori, contestando l'affermazione di mancata prova sulla gestione aeroportuale e sostenendo che la cessazione del traffico fosse imputabile alla controparte, con conseguente nullità o risoluzione del contratto o difetto di legittimazione attiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della sentenza di merito ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., affermando che il contratto era da qualificare non come locazione ma come subconcessione di diritto privato, perché le clausole contrattuali e gli obblighi comportamentali del terzo erano incompatibili con la sola causa locatizia. Tuttavia ha ritenuto che ciò non cambiasse l'esito della controversia: anche un rapporto di matrice concessoria, quando si tratti del rapporto privatistico derivato e non del rapporto concessorio in sé, resta soggetto alle norme di diritto privato e può essere azionato con sfratto per morosità. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per aspecificità o perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la doglianza sulla buona fede era diretta contro una questione non esaminata nel merito in appello; la censura sulla presupposizione è stata respinta perché, anche se il traffico aeroportuale fosse stato un presupposto implicito, il suo venir meno avrebbe potuto al più legittimare il recesso e non esonerare dal pagamento dei canoni già maturati, non essendo stato esercitato alcun recesso per tale ragione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto e la disciplina applicabile; la Corte ha distinto tra interpretazione e qualificazione del contratto

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    canoni ermeneutici utili a ricostruire la comune volontà delle parti; la Corte ribadisce che la qualificazione segue poi la sussunzione nel tipo negoziale corretto

  • art. 1571 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di locazione; la Corte ha ritenuto non decisiva la qualificazione come locazione ai fini dell'esito

  • artt. 657-658 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in relazione allo sfratto per morosità; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso allo strumento anche nel rapporto derivato da subconcessione di diritto privato

  • art. 1453 c.c.

    invocato per la risoluzione contrattuale per inadempimento

  • art. 1460 c.c.

    richiamato per l'eccezione di inadempimento e la sospensione del pagamento dei canoni; la Corte ha escluso che le circostanze dedotte la giustificassero nel caso concreto

  • art. 1575 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sugli obblighi del locatore in tema di locazione

  • art. 1375 c.c.

    la Corte richiama il principio di buona fede/correttezza, ma ritiene inammissibile la censura per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi

  • art. 1467 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di sopravvenienze e presupposizione; la Corte distingue la presupposizione dall'impossibilità sopravvenuta e dal recesso

  • art. 1366 c.c.

    richiamato tra i canoni interpretativi e nel ragionamento sulla presupposizione

  • art. 1374 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quinto motivo, relativo all'integrazione del contratto e alla presupposizione

  • art. 2697 c.c.

    invocato per censurare la valutazione dell'onere della prova e la mancata ammissione di prove; la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    viene in rilievo come parametro dei motivi di ricorso; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità su interpretazione dei fatti, qualificazione e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione da parte della Cassazione, mantenendo fermo l'esito corretto

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il motivo che non si confronta con la ratio decidendi è trattato come non motivo e dichiarato inammissibile

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la preclusione al vizio motivazionale in caso di doppia conforme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • La qualificazione del contratto è distinta dalla sua interpretazione: la prima consiste nella sussunzione della fattispecie concreta nel tipo legale corretto ed è sindacabile in cassazione; la seconda mira ad accertare la comune volontà delle parti ed è attività di merito censurabile solo nei limiti propri del giudizio di legittimità.
  • Un contratto avente ad oggetto locali all'interno di una struttura aeroportuale può essere qualificato come subconcessione di diritto privato, e non come locazione, quando dalle clausole emergano obblighi del terzo funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico sotteso al bene e al rapporto concessorio originario.
  • La diversa qualificazione del rapporto in senso concessorio non esclude, di per sé, l'applicazione delle norme di diritto privato al rapporto derivato tra concessionario e terzo utilizzatore, quando non venga in rilievo il rapporto concessorio in senso pubblicistico.
  • L'azione di sfratto per morosità può essere esperita anche in relazione a rapporti derivati da subconcessione di diritto privato, ove la controversia riguardi il rapporto privatistico interno e non l'assetto concessorio pubblicistico.
  • L'eccezione di inadempimento e la sospensione del pagamento dei canoni richiedono la deduzione e la prova di un inadempimento rilevante della controparte rispetto agli obblighi contrattuali effettivamente assunti; non è sufficiente prospettare in astratto circostanze esterne o non inglobate nel sinallagma negoziale.
  • La violazione della buona fede deve essere censurata rispetto alla ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice di merito; un motivo che non si confronti con la ragione processuale della decisione impugnata è inammissibile.
  • La presupposizione, quando riconosciuta, non determina di regola nullità o automatica inefficacia del contratto, ma può incidere sul vincolo mediante il rimedio del recesso; non consente, di per sé, di sottrarsi al pagamento delle prestazioni già maturate se il recesso non è stato esercitato per tale causa.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve contenere una critica specifica della decisione impugnata, con l'indicazione puntuale delle ragioni per cui essa sarebbe erronea; la censura che non si misuri con le argomentazioni della sentenza è inammissibile come 'non motivo'.
  • Le censure che investono la ricostruzione del contenuto del contratto o del sinallagma, senza dedurre puntualmente la violazione dei canoni ermeneutici o l'omesso esame di un fatto decisivo, non sono ammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeSfratto per morositàImpugnazioni
RamiContrattiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizioneNullità

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