Cassazione Civile, Ordinanza n. 21781/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente affidato e da un collegato conto anticipi s.b.f. Una società correntista, insieme al fideiussore, aveva chiesto di dichiarare la nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente e del conto anticipi, oppure l’invalidità parziale di alcune clausole relative a interessi superiori al tasso soglia, capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni di massimo scoperto, con conseguente ricalcolo del saldo e restituzione di quanto indebitamente addebitato. Il tribunale aveva rigettato le domande; la corte d’appello aveva invece accolto parzialmente l’impugnazione, ritenendo nullo il rapporto per il periodo anteriore al 4 gennaio 1999 per mancanza di un contratto scritto valido, e comunque illegittimi, per il periodo successivo, alcuni addebiti sul solo conto corrente. Aveva però anche ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione della banca, sul presupposto che non vi fosse prova adeguata di un’apertura di credito e che dunque tutti i pagamenti dovessero essere considerati solutori. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel dichiarare la nullità per difetto di forma scritta nonostante la produzione dei contratti sottoscritti e degli estratti conto fin dal 1996; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza/procedimento per omessa valutazione di prove documentali e per errore di percezione sul contenuto della prova, lamentando che la mancata produzione degli estratti del conto anticipi avrebbe dovuto impedire il ricalcolo del conto ordinario. La Cassazione ha respinto entrambi i motivi, rilevando che la decisione di merito non si fondava su un problema di mera prova ma sul mancato rispetto del requisito della forma scritta ad substantiam richiesto per la validità del contratto bancario; ha inoltre osservato che i documenti prodotti riguardavano contratti del 4 gennaio 1999, senza che fosse stato specificamente dedotto il deposito di scritture anteriori idonee a coprire il periodo iniziale del rapporto, e che gli estratti conto non potevano supplire alla mancanza del contratto scritto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che esso mirasse solo a rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria compiuta dalla corte territoriale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della banca al pagamento delle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che la doglianza sull’art. 2697 c.c. era non pertinente, perché la corte d’appello aveva deciso sulla base della mancanza del requisito di forma scritta ad substantiam del contratto bancario, richiesto dagli artt. 1350 c.c. e 117 TUB, e non su un semplice difetto di prova. Ha inoltre chiarito che i contratti prodotti erano successivi e recavano comunque la sottoscrizione del cliente, mentre non risultavano prodotte scritture anteriori idonee a dimostrare la validità formale del rapporto sin dal 1996. Gli estratti conto non potevano sanare retroattivamente l’assenza del contratto scritto né sostituirne la forma. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile nella sostanza, perché volto soltanto a contestare la valutazione di merito delle prove. Il ricorso è stato perciò rigettato; la banca è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché la questione decisa riguardava la validità del contratto per mancanza di forma scritta, non il mero riparto dell’onere della prova.
Indicato come norma che esprime il requisito di forma richiesto dalla legge per la validità del contratto nei casi considerati.
Richiamato come fonte del requisito della forma scritta del contratto bancario, da rispettarsi ad substantiam.
Usato come base formale del primo motivo per dedurre violazione di legge.
Usato come base formale del secondo motivo, poi ritenuto sostanzialmente diretto a contestare il merito.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato in relazione all’onere di specificità delle deduzioni circa le produzioni documentali anteriori.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel contratto bancario soggetto a forma scritta, la validità del rapporto dipende dal rispetto del requisito formale ad substantiam: la mancanza del documento scritto relativo al periodo originario del rapporto non può essere colmata da meri estratti conto o da successivi atti contrattuali.
- Ai fini della validità formale del contratto bancario è sufficiente la sottoscrizione del cliente, potendo il consenso della banca risultare anche da comportamenti concludenti; non è invece necessario che il contratto sia sottoscritto dall’istituto di credito.
- La produzione in giudizio di un contratto scritto successivo non sana retroattivamente lo svolgimento del rapporto in un periodo anteriore in cui non risulti provata l’esistenza di un valido accordo scritto.
- Quando il motivo di ricorso si limita a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, senza individuare un reale errore di percezione o una violazione di legge, il motivo è destinato a essere respinto.
- Chi deduce in cassazione l’esistenza di documenti decisivi deve indicarne con precisione il contenuto e la rilevanza, non essendo sufficiente una censura generica sulle omissioni valutative del giudice di merito.
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