Cassazione Civile, Ordinanza n. 34444/2024 del 25/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia trae origine da un conflitto tra proprietari di fondi limitrofi situati in Vico Equense. Due soggetti, qualificatisi proprietarie di porzioni dell'originaria tenuta e comproprietarie di un piccolo ambiente con il Ministero, hanno convenuto in giudizio i proprietari della particella confinante chiedendo che fosse accertato che costoro non avevano diritto di transitare sui loro terreni e che fossero restituite le chiavi dei cancelli collocati in alcune aperture dei muri di cinta. Le attrici sostenevano che il percorso effettivamente utilizzato dai convenuti non corrispondeva a quello indicato nel titolo e che non vi fosse usucapione della servitù, poiché il passaggio sarebbe stato consentito per mera autorizzazione in ragione di rapporti di affitto e colonia. I convenuti si difendevano deducendo, in via principale, di essere proprietari anche di altre particelle e, in subordine, di avere comunque acquistato per usucapione o per destinazione del padre di famiglia il diritto di passaggio, proponendo anche domande riconvenzionali. Il giudizio di primo grado e quello di appello sono stati entrambi definiti in senso favorevole alle originarie attrici. In Cassazione gli eredi del convenuto soccombente hanno proposto ricorso, ma successivamente hanno depositato rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, in mancanza di accettazione della rinuncia. La Corte ha escluso sia la pronuncia sulle spese aggravate ex art. 96 c.p.c. sia l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la rinuncia al ricorso non rientra nei casi di rigetto o inammissibilità/improcedibilità tipici previsti dalla norma.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio; in mancanza di accettazione della rinuncia, le spese restano a carico del ricorrente.
art. 96 terzo e quarto comma c.p.c.
Non vi è luogo a pronuncia ex art. 96, perché la disciplina richiamata è applicabile solo nei casi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
La previsione sul meccanismo sanzionatorio collegato alla decisione conforme alla proposta non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo misura prevista solo per rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
La Corte lo richiama solo per segnalare la novella dell'art. 380-bis c.p.c.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità, con conseguente venir meno della decisione sul merito delle censure proposte.
- In caso di rinuncia non accettata, le spese del giudizio di cassazione possono essere poste a carico del ricorrente rinunciante.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non è dovuto quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, poiché la norma ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- Le misure sanzionatorie collegate alla decisione conforme alla proposta del consigliere non operano quando il giudizio non si definisce con pronuncia di rigetto o inammissibilità, ma per estinzione.
- Quando il ricorso viene rinunciato, la Corte non deve esaminare i motivi di impugnazione nel merito se la rinuncia è rituale e intervenuta prima della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34426/2024 del 25/12/2024
- ordinanza_civile · 25 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34427/2024 del 25/12/2024
- ordinanza_civile · 25 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34429/2024 del 25/12/2024
- ordinanza_civile · 25 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34430/2024 del 25/12/2024
- ordinanza_civile · 25 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34431/2024 del 25/12/2024
- ordinanza_civile · 25 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34432/2024 del 25/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →