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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4317/2020 del 20/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

L’INPS, con ordinanza ingiunzione notificata il 27 novembre 2012 ai sensi del R.D. n. 639/1910, aveva chiesto alla pensionata la restituzione di somme percepite a titolo di indennità integrativa speciale in misura intera sulla pensione diretta, durante il contemporaneo godimento di una pensione di reversibilità. Le somme erano state erogate in forza di una sentenza successivamente annullata dalla Corte dei conti con decisione n. 70/2011. La pensionata aveva proposto opposizione davanti alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, chiedendo in via principale l’accertamento dell’irripetibilità, totale o parziale, delle somme e, in subordine, la rateizzazione del recupero mediante trattenute sulle pensioni entro il limite del quinto. La sentenza di primo grado, pubblicata il 25 marzo 2016, aveva respinto la domanda principale e accolto quella subordinata. Su appello dell’INPS, la sezione centrale della Corte dei conti, con sentenza del 5 febbraio 2018, aveva riformato la decisione sulle modalità di recupero, affermando che il limite di pignorabilità delle pensioni non impediva all’ente creditore di aggredire eventuali altri beni del debitore. La pensionata ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., denunciando eccesso di potere giurisdizionale: secondo la ricorrente, la decisione sull’art. 2740 c.c. avrebbe violato il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte dei conti n. 70/2011 e invaso la giurisdizione del giudice ordinario, in particolare del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 212 del codice di giustizia contabile, poiché la controversia riguardava l’esecuzione di un titolo esecutivo e non un giudizio contabile di cognizione. L’INPS ha resistito con controricorso.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Hanno preliminarmente respinto l’eccezione dell’INPS di genericità del motivo, giudicandolo sufficientemente specifico. Quanto alla censura sulla giurisdizione, hanno rilevato che la stessa pensionata aveva chiesto al giudice contabile, in via subordinata, di determinare le modalità di recupero dell’indebito; quel giudice aveva quindi riconosciuto, almeno implicitamente, la propria giurisdizione su tale capo. La ricorrente non era soccombente sulla giurisdizione, avendo adito quel giudice e ottenuto una decisione sul merito della domanda: mancava pertanto la legittimazione a impugnare il capo positivo sulla giurisdizione, e la soccombenza relativa alle modalità di recupero non poteva essere trasferita su quel distinto capo processuale. La Corte non ha dunque esaminato nel merito le ulteriori deduzioni sulla violazione del giudicato e sulla competenza del giudice dell’esecuzione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost., la ricorrente denuncia l’eccesso di potere commesso dalla Corte dei conti con la sentenza impugnata.

    La norma è indicata come base processuale del ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione a contestare la giurisdizione positivamente affermata.

  • art. 111 Cost.

    Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost., la ricorrente denuncia l’eccesso di potere commesso dalla Corte dei conti con la sentenza impugnata.

    La disposizione è richiamata quale fondamento del ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale; la Corte non accoglie la censura perché la ricorrente, avendo adito il giudice contabile, non poteva impugnare il capo che ne riconosceva la giurisdizione.

  • art. 366 c.p.c.

    L’unico motivo proposto a sostegno della cassazione della sentenza impugnata è, infatti, sufficientemente specifico, in quanto contiene una sia pur sommaria esposizione dei fatti di causa ed enuclea con chiarezza le ragioni di doglianza proposte contro la sentenza della Corte dei conti.

    Il requisito di specificità del ricorso è soddisfatto quando il motivo espone, anche sommariamente, i fatti di causa e individua chiaramente le ragioni di censura.

  • art. 2740 c.c.

    L’appello proposto dall’Inps dinanzi alla Corte dei conti sezione centrale ha avuto ad oggetto proprio quest’ultima statuizione ed il motivo, fondato sulla asserita violazione dell’art. 2740 c.c., è stato accolto con la sentenza qui impugnata.

    La norma è menzionata come fondamento della statuizione d’appello secondo cui il limite di pignorabilità parziale della pensione non esclude l’aggressione esecutiva di eventuali altri beni del debitore; le Sezioni Unite, tuttavia, non decidono nel merito tale questione.

  • art. 212 del codice di giustizia contabile

    Assume che la pronuncia espressa circa la applicabilità dell’art. 2740 c.c. viola il giudicato contenuto nella sentenza n. 70 del 2011 della Corte dei conti ed esercita la giurisdizione su materie attribuite al giudice ordinario, e più precisamente al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 212 cod.giust.cont.;

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente per sostenere che la questione sulle modalità esecutive del recupero spettasse al giudice dell’esecuzione; la Corte non affronta questa tesi nel merito, poiché la ricorrente non era legittimata a contestare il capo positivo sulla giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha integrato il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    Il comma 1-bis è richiamato per determinare l’importo di riferimento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La parte che ha introdotto la causa davanti a un giudice e ha ottenuto da quel giudice una pronuncia sul merito non è soccombente sul capo che, espressamente o implicitamente, afferma la giurisdizione di quel giudice; manca quindi la legittimazione a impugnare quel capo per sostenere che la giurisdizione spetta a un diverso plesso giurisdizionale.
  • La soccombenza sul merito o su un distinto capo della decisione non può essere trasferita sul capo autonomo relativo alla giurisdizione, quando la parte aveva essa stessa adito il giudice che l’ha affermata.
  • Ai fini della specificità del motivo di ricorso, è sufficiente un’esposizione anche sommaria dei fatti, purché le ragioni di censura contro la decisione impugnata siano individuate con chiarezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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