Cassazione Civile, Ordinanza n. 32448/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti bancari e di finanziamento agrario intercorsi con una cooperativa agricola, assistiti da fideiussioni. La cooperativa aveva chiesto la condanna della banca al pagamento del saldo attivo di conto corrente, contestando addebiti privi di titolo; la banca aveva a sua volta domandato il pagamento del saldo a proprio favore e aveva agito anche in via monitoria per il pagamento di una cambiale agraria. Nel giudizio erano confluite anche opposizioni a decreto ingiuntivo e domande di nullità del finanziamento agrario e del conto corrente. La Corte d'appello aveva, in sintesi, accolto la pretesa della banca sul finanziamento agrario, respingendo alcune eccezioni dei fideiussori, e aveva invece confermato la decisione di primo grado sul conto corrente, espungendo interessi ultralegali anteriori al 2 settembre 1993 e anatocistici. Il ricorrente principale ha proposto quattro motivi: 1) erronea dichiarazione di contumacia e mancata notificazione personale dell'appello; 2) passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per mancata notifica dell'appello; 3) violazione degli artt. 43 e 44 t.u.b., nonché di altre norme richiamate dai fideiussori, per la ritenuta validità della cambiale agraria nonostante la mancata erogazione delle somme; 4) illegittima reviviscenza del decreto ingiuntivo, già travolto dalla sentenza di primo grado. I ricorrenti incidentali hanno a loro volta dedotto, da un lato, la mancata regolare notifica dell'appello a una fideiussore residente all'estero e, dall'altro, l'illegittimità dell'intervento in appello della cessionaria del credito per difetto di prova della cessione. La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili: i primi due motivi del ricorso principale non coglievano la ratio della sentenza impugnata, perché la notifica dell'appello era stata eseguita presso il difensore costituito; il terzo motivo presupponeva un fatto, ritenuto escluso dal giudice di merito, circa la destinazione della cambiale agraria al ripianamento del conto corrente; l'ultimo motivo era infondato perché la Corte d'appello non aveva fatto rivivere il decreto ingiuntivo, ma aveva semplicemente rigettato l'opposizione e pronunciato una condanna al pagamento. Anche i motivi incidentali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specifica censura e di autosufficienza, in particolare per mancata indicazione e localizzazione degli atti di notifica e per mancata critica della ratio decidendi sulla cessione del credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il ricorso principale, il ricorso incidentale della società cessionaria/mandataria del credito e il ricorso incidentale dei fideiussori. Ha compensato le spese per un quarto e posto la frazione residua a carico dei ricorrenti, dando inoltre atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo. La decisione si fonda principalmente su rilievi di inammissibilità: mancata attinenza delle censure alla ratio decidendi, introduzione di questioni di fatto non scrutinabili in cassazione, difetto di autosufficienza e mancata specifica localizzazione degli atti processuali rilevanti.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti come parametro della censura sulla validità del finanziamento agrario; la Corte non entra nel merito perché la doglianza presuppone un fatto non accertato in appello.
Richiamato insieme all'art. 43 t.u.b. per contestare la cambiale agraria; la Corte reputa inammissibile la censura poiché si fonda su un diverso accertamento di fatto.
Invocato dai fideiussori nel secondo motivo incidentale; la Corte non ne esamina il merito per inammissibilità del motivo.
Richiamato per sostenere la nullità del finanziamento e del titolo; il motivo è dichiarato inammissibile perché costruito su un fatto escluso dal giudice di merito.
Richiamato per contestare la sorte del decreto ingiuntivo; la Corte precisa che nel caso concreto non vi è stata reviviscenza del decreto.
Richiamato nel motivo sull'opposizione a decreto ingiuntivo; la censura è dichiarata inammissibile.
Richiamato nel motivo sull'opposizione al decreto ingiuntivo; la Corte distingue la mera pronuncia di rigetto dell'opposizione dalla reviviscenza del monitorio.
Richiamato per sostenere che la riforma della sentenza di primo grado avrebbe fatto rivivere il decreto; la Corte esclude l'applicazione del principio al caso concreto.
Invocato contro il capo relativo all'intervento della cessionaria del credito; la censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.
Richiamato insieme all'art. 111 c.p.c. a proposito dell'intervento nel giudizio di appello; la Corte rileva il difetto di critica alla motivazione della sentenza impugnata.
Invocato nel motivo relativo alla notificazione dell'appello; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato nel motivo sulla notifica dell'impugnazione; la Corte ribadisce l'onere di specifica indicazione degli atti processuali.
Richiamato nel motivo sulla notificazione dell'appello a una parte residente all'estero; censura inammissibile per carenza di autosufficienza.
Richiamato nel medesimo motivo; la Corte evidenzia la mancata localizzazione della relata di notifica.
Richiamato nel motivo incidentale sulla regolarità della notificazione; motivo inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato nel motivo incidentale sulla notifica all'estero; la Corte non entra nel merito per carenza di autosufficienza.
Richiamato nel motivo incidentale sulla notificazione dell'appello; la Corte afferma l'onere di indicare puntualmente gli atti processuali.
Citato nella parte processuale relativa al deposito di memorie in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in capo ai ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- In cassazione, il motivo è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su una diversa ricostruzione del contenuto della decisione di merito.
- La deduzione di violazione di legge deve assumere come dato vincolante l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; se la censura mira in realtà a rimettere in discussione quel fatto, essa è inammissibile perché trasforma il motivo in una richiesta di riesame del merito.
- Nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla regolarità di una notificazione processuale richiede che il ricorrente indichi specificamente gli atti rilevanti e ne localizzi il contenuto negli atti di causa; la mancata autosufficienza comporta l'inammissibilità.
- La censura sulla sorte del decreto ingiuntivo va distinta dalla mera formula dispositiva di "rigetto dell'opposizione": non ogni riforma della sentenza di primo grado implica reviviscenza del provvedimento monitorio, se il giudice di appello ha in sostanza pronunciato una condanna autonoma al pagamento.
- L'intervento del cessionario del credito in appello non può essere contestato utilmente se il motivo non si confronta con l'accertamento del giudice di merito circa la mancata prova della cessione.
- Le contestazioni che presuppongono un fatto storico escluso dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando il vizio dedotto è formalmente qualificato come violazione di legge ma sostanzialmente mira a ottenere una nuova valutazione probatoria.
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