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Sentenza

Sentenza del 09/09/2022 n. 26684 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Rimborso delle ritenute alla fonte subite sui dividendi distribuiti dalla partecipata italiana Capitalia S.p.A. negli anni 2005-2007. La ricorrente denunciava una discriminazione rispetto a società italiane violativa del principio della libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE): i dividendi percepiti da società residenti in Italia erano, per il regime interno (participation exemption), assoggettati a un'imposizione effettiva pari all'1,65% mentre i dividendi pagati a RBS (Paesi Bassi) erano stati assoggettati a ritenuta italiana ridotta al 15% in base alla Convenzione Italia-Paesi Bassi, con conseguente maggiore prelievo fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e decidendo nel merito. Ha applicato il principio delineato dalla sentenza della Corte di giustizia UE (C-540/07) e disposto che per i dividendi formatisi nel periodo 2004-2007 è applicabile la ritenuta equiparata all'1,65% (5% del reddito imponibile tassato con aliquota IRES del 33%), disapplicando la disciplina interna discriminatoria nella parte incompatibile. La Corte ha inoltre affermato che non è richiesto che il contribuente provi l'effettivo pagamento dell'imposta nel paese di residenza, essendo sufficiente la sua assoggettabilità generale a imposta. In applicazione di tali principi, la Corte ha accolto la domanda subordinata di rimborso al netto dell'1,65%, riconoscendo alla ricorrente la somma di Euro 1.876.673,85 oltre interessi e condannando l'Agenzia alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    Il principio della libera circolazione dei capitali vieta trattamenti fiscali nazionali che pongano società residenti in altri Stati membri in una posizione più sfavorevole rispetto a società nazionali; la norma comunitaria prevale anche sulle convenzioni bilaterali quando quest'ultime non siano idonee ad eliminare la discriminazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 27, comma 3; art. 27-ter, comma 1; art. 27, comma 3-ter (introdotto poi per il 2008)

    La disposizione nazionale che prevedeva una ritenuta elevata sui dividendi in uscita è stata ritenuta discriminatoria e disapplicata nella parte incompatibile; la ritenuta convenzionale che si innesta su tale norma non è di per sé sufficiente a sanare la discriminazione.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Paesi Bassi

    art. 10, par. 2, lett. b)

    La Convenzione ha ridotto l'aliquota di ritenuta al 15% ma tale riduzione non elimina la discriminazione rispetto al regime interno applicato ai percipienti italiani; la Convenzione non prevale per giustificare una disparità incompatibile con il diritto UE.

  • T.U.I.R.

    art. 89 (participation exemption)

    Ha introdotto il regime di participation exemption che, nella formulazione vigente dal 2004, assoggetta a tassazione solo il 5% dei dividendi, determinando per i percipienti italiani un'imposizione effettiva molto più bassa (1,65% con aliquota IRES 33%).

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244

    Ha uniformato dal 2008 il trattamento dei dividendi corrisposti a soggetti UE con una ritenuta ridotta (1,375% dopo la variazione IRES), evidenziando il necessario adeguamento alla libertà di circolazione dei capitali; non era però retroattiva per gli anni 2005-2007.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E

    La circolare ha indicato le modalità applicative e gli accertamenti da svolgere per le istanze di rimborso relative ai dividendi 2004-2007, riconoscendo la possibilità di rimborso fino a concorrenza dell'allineamento al regime interno e chiarendo che è sufficiente la 'assoggettabilità' a imposizione nel paese di residenza.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    Causa C-540/07, Commissione c. Repubblica Italiana (19/11/2009)

    La normativa nazionale era incompatibile con il Trattato in quanto creava una tassazione più gravosa per i dividendi verso imprese di altri Stati membri; le convenzioni bilaterali possono sanare la doppia imposizione solo se consentono di compensare integralmente la differenza di trattamento.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    numerose pronunce (es. Cass. n. 5152/2022, n. 21159/2022)

    La Cassazione ha confermato l'applicabilità diretta del principio C-540/07, la disapplicazione delle norme interne incompatibili e il diritto al rimborso fino alla soglia di equiparazione (1,65% per il periodo 2004-2007).

Massime di principio

  • Se uno Stato membro aplica una ritenuta sui dividendi in uscita più gravosa rispetto al regime interno per percipienti nazionali, ciò può integrare una discriminazione vietata dall'art. 63 TFUE; la giurisprudenza UE ammette la disapplicazione della norma nazionale incompatibile.
  • La riduzione dell'aliquota mediante una convenzione contro le doppie imposizioni non esclude automaticamente la discriminazione: la convenzione è efficace solo se l'imposta estera compensa integralmente la differenza di trattamento.
  • Per ottenere il rimborso nelle ipotesi analoghe (anni 2004-2007), occorre provare la residenza fiscale del percettore estero, il possesso delle partecipazioni e la percezione dei dividendi; non è invece necessario provare l'effettivo pagamento dell'imposta all'estero, ma solo la 'assoggettabilità' generale a imposizione nel paese di residenza.
  • Le istanze vanno valutate caso per caso; l'Amministrazione può richiedere accertamenti su natura della partecipazione (non qualificata/madre-figlia), tempestività dell'istanza e assenza di fenomeni elusivi o di trasferimento delle somme.
  • In situazioni simili è utile raccogliere certificati di residenza fiscale, dichiarazioni dei redditi estere, documentazione di pagamento dei dividendi e ogni elemento che dimostri la sussistenza di una soggettività passiva a imposta nel paese estero; può essere rilevante la prassi amministrativa (es. circolari) e la giurisprudenza comunitaria e nazionale.

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