Cassazione Civile, Ordinanza n. 26311/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione proposta per l'irragionevole durata di un precedente processo ex legge Pinto, articolato in una fase di cognizione e poi in una fase di ottemperanza per il pagamento dell'indennizzo riconosciuto. I ricorrenti lamentavano che la Corte d'appello, nel calcolare la durata indennizzabile della fase esecutiva, avesse erroneamente sottratto lo spatium adimplendi di sei mesi e cinque giorni previsto per l'amministrazione, trattandolo come tempo ragionevole da detrarre. Sostenevano invece che, dopo l'introduzione dell'art. 5-sexies l. 89/2001, quel periodo si consuma a monte della procedura esecutiva e non può ridurre la durata indennizzabile della fase di ottemperanza. Denunciavano la violazione degli artt. 2 e 2-bis, commi 1 e 1-bis, l. 89/2001, dell'art. 6 § 1 CEDU e degli artt. 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel processo per equa riparazione relativo a un precedente giudizio Pinto conclusosi con fase di ottemperanza, la sequenza cognitivo-esecutiva è unitaria ma l'intervallo tra le due fasi non è tempo di processo; tuttavia lo spatium adimplendi di sei mesi e cinque giorni riconosciuto all'amministrazione per il pagamento non va detratto come durata ragionevole della fase esecutiva ai fini dell'indennizzo. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese. Inoltre, la Corte ha disposto che nel giudizio di rinvio partecipi anche il Ministero dell'Economia, rilevando il vizio di mancata evocazione di tale soggetto per la fase di ottemperanza, con applicazione dell'art. 4 l. 260/1958 e della relativa giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 2 l. 89/2001
Richiamato come base del diritto all'equa riparazione per durata irragionevole del processo.
art. 2-bis l. 89/2001
Richiamato per la determinazione della durata ragionevole e del parametro indennizzabile nel procedimento Pinto.
art. 5-sexies l. 89/2001
Richiamato per sostenere che il termine di sei mesi per il pagamento dell'indennizzo opera prima dell'eventuale esecuzione e non riduce la durata indennizzabile della fase esecutiva.
art. 6, par. 1 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale della ragionevole durata del processo.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato in relazione al vincolo derivante dalla CEDU nell'interpretazione del diritto interno.
art. 111, comma 6, c.p.a.
Richiamato per il reclamo nel giudizio di ottemperanza del processo presupposto.
art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997
Richiamato per distinguere la disciplina del termine dilatorio nelle espropriazioni forzate, non applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 4 l. 260/1958
Applicato al caso di erronea evocazione del Ministero competente; consente la rimessione in termini e la chiamata del soggetto effettivamente legittimato, senza stabilizzazione degli effetti nei confronti del reale destinatario.
art. 24, comma 2, Cost.
Richiamato a presidio del contraddittorio e della necessità di consentire i poteri difensivi al ministero pretermesso.
art. 2697 c.c.
Non espressamente discussa nella ratio, ma non risulta centrale; non inserita.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di un precedente giudizio Pinto, la sequenza cognitivo-esecutiva va considerata unitariamente, ma l'intervallo tra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva non si computa come tempo del processo.
- Lo spatium adimplendi concesso all'amministrazione per il pagamento dell'indennizzo non deve essere sottratto dalla durata della fase esecutiva come periodo di ragionevole durata: esso opera a monte dell'eventuale esecuzione, incidendo sull'ammissibilità dell'azione esecutiva e non sulla quantificazione dell'ulteriore ritardo indennizzabile.
- Quando il processo presupposto ex legge Pinto si sia articolato anche in fase di ottemperanza, la legittimazione passiva deve essere correttamente ripartita tra Ministero della Giustizia per la fase di cognizione e Ministero dell'Economia per la fase esecutiva/ottemperanza.
- L'erronea evocazione di un'amministrazione statale diversa da quella effettivamente legittimata può essere sanata in rinvio mediante applicazione dell'art. 4 l. 260/1958, con rimessione in termini e senza stabilizzazione degli effetti nei confronti del soggetto pretermesso.
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