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Sentenza

Sentenza n. 1647/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione negativa del SUAP relativa a una procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato una procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico dichiarato di potenza pari a 0,99 MW. Nel corso della conferenza di servizi il Comune aveva richiesto integrazioni e, con comunicazione dei motivi ostativi, aveva contestato la necessità di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a VIA in ragione del cumulo con altri impianti ubicati entro un chilometro, aveva ritenuto la potenza complessiva superiore a 1 MW e aveva rilevato la mancanza del programma di compensazioni territoriali. Il ricorrente deduceva: la violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990, per difetto di motivazione e mancato esame delle osservazioni; la violazione e falsa applicazione del d.m. 52/2015 e delle relative linee guida, sostenendo che il cumulo avrebbe rilevato solo in presenza del superamento della soglia complessiva di 12 MW; il travisamento dei fatti e l’erroneo calcolo della potenza dell’impianto, con conseguente illegittima applicazione della disciplina sulle compensazioni territoriali. Quanto al programma di compensazioni, il ricorrente contestava inoltre che la sua mancanza potesse giustificare direttamente il rigetto dell’istanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il primo motivo, ritenendo rispettato il contraddittorio procedimentale. Il Comune aveva consentito al privato di interloquire mediante le integrazioni documentali e, soprattutto, mediante le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. La mancata anticipazione, nella fase iniziale, di tutte le criticità emerse progressivamente dall’istruttoria non integra violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, purché sia garantito un effettivo spazio di interlocuzione prima del provvedimento finale e il diniego dia conto delle osservazioni e degli eventuali motivi ostativi ulteriori da esse derivati. Il secondo motivo è stato accolto. Il paragrafo 4.1 delle linee guida allegate al d.m. 52/2015 richiede congiuntamente l’appartenenza dei progetti alla medesima categoria, la loro collocazione nell’ambito territoriale rilevante e il superamento, mediante la somma delle potenze, della soglia dimensionale di 12 MW prevista dall’Allegato IV al d.lgs. 152/2006. Solo in presenza dell’insieme di tali condizioni opera il dimezzamento della soglia. Poiché la somma delle potenze dei tre impianti non superava 12 MW, mancava il presupposto per applicare il dimezzamento e per imporre la verifica di assoggettabilità a VIA. Il terzo motivo è stato accolto limitatamente al profilo procedurale. Anche assumendo una potenza dell’impianto pari a 1.144 kW, la mancanza del programma di compensazioni territoriali previsto dall’art. 8, comma 4, lett. m), n. 2, d.lgs. 190/2024 costituisce una carenza documentale integrabile nel corso del procedimento e non può giustificare, di per sé, il rigetto dell’istanza. L’amministrazione non aveva indicato una disposizione che escludesse il soccorso istruttorio; il diniego era quindi illegittimo per violazione del giusto procedimento e del principio di proporzionalità. La questione tecnica sul corretto calcolo della potenza è rimasta assorbita. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e obbligo del Comune di rinnovare l’istruttoria conformandosi ai principi stabiliti. Il Comune è stato condannato alle spese per euro 2.500, oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero, ritenuto sostanzialmente estraneo al procedimento.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento conclusivo deve essere motivato; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto infondato perché l’amministrazione aveva adeguatamente esplicitato le ragioni del diniego nell’ambito del procedimento partecipato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni

    La disposizione non impone che tutte le possibili ragioni ostative siano anticipate già nelle richieste istruttorie. È sufficiente che, prima del provvedimento finale, sia garantito un effettivo spazio di interlocuzione e che il diniego dia conto delle osservazioni e degli eventuali motivi ostativi ulteriori conseguenti alle stesse.

  • d.m. 52/2015, paragrafo 4.1 delle Linee guida

    Il criterio del cumulo opera solo quando ricorrono congiuntamente l’appartenenza dei progetti alla medesima categoria, la collocazione nell’ambito territoriale rilevante e il superamento, mediante la somma delle potenze, della soglia dimensionale prevista dalla disciplina di riferimento.

  • d.m. 52/2015, paragrafo 5 delle Linee guida

    Il dimezzamento della soglia dimensionale consegue soltanto alla sussistenza dell’insieme delle condizioni previste dal paragrafo 4.1; non opera per la mera presenza di più impianti nel medesimo ambito territoriale.

  • Allegato IV d.lgs. 152/2006

    La soglia dimensionale rilevante per l’applicazione del criterio del cumulo è individuata, nel caso esaminato, in 12 MW; in assenza del suo superamento complessivo non può operare il dimezzamento della soglia né può essere imposto lo screening VIA sulla base del cumulo.

  • art. 8, comma 4, lett. m), n. 2, d.lgs. 190/2024

    Il programma di compensazioni territoriali costituisce documentazione integrabile nel corso del procedimento; la sua mancanza non legittima automaticamente il rigetto dell’istanza, in assenza di una disposizione che escluda il soccorso istruttorio.

Massime di principio

  • Il criterio del cumulo tra progetti ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA opera solo quando ricorrono congiuntamente l’appartenenza dei progetti alla medesima categoria, la loro collocazione nell’ambito territoriale rilevante e il superamento, mediante la somma delle rispettive potenze, della soglia dimensionale prevista dalla disciplina applicabile.
  • Il dimezzamento della soglia dimensionale previsto dalle linee guida sul cumulo non consegue alla mera presenza di più progetti nel medesimo ambito territoriale, ma presuppone il previo superamento della soglia complessiva da parte della somma delle potenze dei progetti considerati.
  • L’art. 10-bis l. 241/1990 non impone all’amministrazione di anticipare, già nelle prime richieste istruttorie, ogni possibile ragione ostativa emersa progressivamente; è sufficiente che il privato possa presentare osservazioni prima della decisione e che il diniego motivi il loro mancato accoglimento e gli eventuali motivi ostativi ulteriori che ne siano conseguenza.
  • La mancanza di un documento o di un elemento progettuale integrabile nel corso del procedimento non può fondare automaticamente il rigetto dell’istanza, se l’amministrazione non dimostra l’esistenza di una disposizione che escluda il soccorso istruttorio; il rigetto immediato viola il giusto procedimento e il principio di proporzionalità.
  • L’annullamento del diniego per erronea applicazione del criterio del cumulo o per mancato ricorso al soccorso istruttorio comporta l’obbligo dell’amministrazione di rinnovare l’istruttoria e di riesercitare il potere conformandosi ai principi affermati dal giudice, senza che la sentenza determini automaticamente il rilascio del titolo abilitativo.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaSoccorso istruttorioEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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