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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31045/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di applicazione della pena era stata emessa dal G.U.P. del Tribunale di Vicenza su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. nei confronti dell'imputato, accusato di due violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, una delle quali aggravata ex art. 80, comma 2, del medesimo testo unico. Il giudice aveva riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e aveva determinato la pena base, con aumento per la continuazione e successiva riduzione per il rito. Con un unico motivo di ricorso, l'imputato ha dedotto violazione degli artt. 133 e 133-bis c.p. e illegalità della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., lamentando che la sentenza non avesse motivato adeguatamente sui criteri legali di determinazione della pena e sugli elementi ritenuti concretamente rilevanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi dedotti non rientrassero tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non riguardavano né la sussistenza del consenso, né la correlazione tra richiesta e sentenza, né l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né una pena realmente illegale, essendo la pena applicata coerente con le cornici edittali. Ha inoltre osservato, solo incidentalmente, che la doglianza sulla motivazione del trattamento sanzionatorio era manifestamente infondata, perché il giudice di merito aveva comunque fornito una motivazione concisa ma congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    concorde richiesta delle parti

    richiamato quale base del patteggiamento su cui era stata emessa la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in modo tassativo i motivi proponibili avverso la sentenza di patteggiamento; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché fondato su censure estranee a tale perimetro.

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro di legalità e motivazione nella determinazione della pena, ma ritenuto non idoneo a fondare il ricorso nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 133-bis c.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di determinazione della pena, senza che la censura fosse ritenuta ammissibile nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice per le due violazioni contestate all'imputato in materia di stupefacenti.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    aggravante contestata in relazione a una delle violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione senza formalità del ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse, anche se formulate come violazione di legge o vizio di motivazione sulla pena, sono inammissibili se non investono consenso, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto o pena illegale.
  • La pena è "illegale" solo quando eccede o viola la cornice edittale o i criteri normativi vincolanti; non lo è quando, pur contestata dalla parte, risulti comunque compresa nei limiti previsti dalla legge.
  • Nel patteggiamento, la doglianza sull'omessa o insufficiente motivazione del trattamento sanzionatorio non supera di per sé il filtro di ammissibilità del ricorso se non si traduce in una vera e propria pena illegale o in una violazione dei limiti imposti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

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