Cassazione Penale, Sentenza n. 16300/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (11/08/2021) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (06/07/2021). Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente alla sua qualificazione come capo/organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. stupefacenti) e ai reati fine contestati ai capi 18, 19 e 20 (art. 81, 110 c.p.; 73 T.U. stupefacenti). Contestava in particolare: difetto di collegamento tra alcuni episodi di trasporto/cessione di droga e il programma associativo, carenza probatoria sulle modalità e sul contenuto di alcuni trasporti, inesistenza di prove che dimostrassero la qualità di capo/organizzatore (es. somme modeste, rapporti familiari utilizzati per giustificare le frequentazioni, mancanza di controllo sulle somme incassate e sulle ripartizioni), e affermava che la sua attività fosse autonoma e non inserita nell'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il provvedimento del GIP contenessero una motivazione adeguata e priva di vizi logici: le intercettazioni (anche video), i sequestri, i servizi di osservazione, le analisi delle celle telefoniche e le conversazioni hanno delineato un quadro complessivo che mostra il ruolo direttivo e organizzativo del ricorrente (presenza costante nelle gestioni delle cessioni, rapporti con fornitori, gestione della contabilità, ordini impartiti per bonifiche da microspie, interventi durante perquisizioni). Le obiezioni del ricorrente (ipotesi alternative non provate, separazione degli episodi) costituiscono una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Art. 81 e 110 c.p. utilizzati per la ricostruzione della responsabilità per concorso e determinazione della pena nei reati commessi in concorso; la Corte prende tali disposizioni come riferimento per la tipologia dei reati contestati e per la loro integrazione nel contesto associativo
Testo Unico stupefacenti (D.P.R. 309/1990)
art. 73, commi 1 e 4; art. 74
Art. 73 e 74 impiegati per qualificare le condotte di detenzione e traffico di stupefacenti e per la configurazione dell'associazione finalizzata al narcotraffico; la Corte valuta la riconducibilità dei singoli episodi al programma associativo ai sensi di tali norme
art. 125, art. 173 disp. att., art. 273, art. 292, art. 616
Art. 125, 273 e 292 richiamati dal ricorrente per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte rileva i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto. L'art. 173 disp. att. c.p.p. regola i limiti dell'autorizzazione alla motivazione in cassazione; l'art. 616 c.p.p. è applicato per l'obbligo di pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro misure cautelari personali il sindacato si limita alla verifica di adeguatezza e congruenza della motivazione: deduzioni generiche o una diversa valutazione di merito sono inammissibili.
- Per impugnare la qualificazione di "capo/organizzatore" occorre contestare specificamente gli elementi probatori che dimostrano direttive, gestione dei pusher, rapporti con fornitori, contabilità e ordini operativi (intercettazioni, osservazioni, sequestri). Non sono sufficienti mere ipotesi alternative o argomentazioni congetturali.
- Singoli episodi di trasporto o cessione di droga possono essere ritenuti funzionali all'associazione se, nel quadro probatorio complessivo, risultano collegati alla rete di contatti, ordini e logistica dell'organizzazione (es. staffette, comunicazioni, controllo dell'operazione).
- Le prove indiziarie multiple e coerenti (intercettazioni ambientali e telefoniche, video, servizi di osservazione, analisi celle) possono giustificare la custodia cautelare quando delineano un quadro grave e omogeneo di responsabilità.
- Innanzitutto in sede cautelare e di riesame il difensore deve proporre censure precise, documentate e riferibili agli atti del processo; censure vaghe o ricostruzioni alternative non ancorate a elementi processuali rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese e ammende.
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