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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20520/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato l'assoluzione degli imputati per il reato di diffamazione aggravata (art. 595, secondo comma, c.p.). Nell'atto di citazione in revocatoria ordinaria gli imputati, entrambi avvocati, avevano scritto che "le ripetute azioni giudiziali del Dott. B.C. provocavano nei genitori sofferenze tali e tante sofferenze, patimenti e dolori morali che nel settembre 2015 portavano alla morte la signora M.E.", accusando dunque il ricorrente di essere causa della morte della madre (in realtà deceduta per emorragia cerebrale dopo una caduta accidentale). L'atto era stato anche trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari. Il ricorrente ha contestato l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 598 c.p., sostenendo l'assenza del nesso funzionale tra le espressioni offensive e l'oggetto della causa, la superfluità e finalità diffamatoria delle frasi, la visibilità amplificata dalla trascrizione nei registri pubblici e, inoltre, ha richiamato la cancellazione della frase disposta ex art. 89, co. 2, c.p.c. dal Tribunale civile di Padova come prova dell'irrilevanza rispetto all'oggetto della causa.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che l'esimente dell'art. 598 c.p. (causa di non punibilità per atti compiuti nell'esercizio del diritto di difesa) opera ampiamente per tutelare la libertà di difesa e può coprire espressioni anche non necessarie o non vere, purché inserite nel contesto difensivo e concernenti l'oggetto della controversia o funzionali all'argomentazione difensiva. La Corte ha ritenuto che le frasi contestate rientrassero in tale contesto difensivo, con ordine di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha inoltre chiarito che la cancellazione disposta ai sensi dell'art. 89 c.p.c. non vincola il giudice penale, essendo basata su canoni valutativi diversi.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma che sanziona la diffamazione; la sentenza la richiama come fattispecie offesa tutelante la reputazione, con attenzione alla dimensione relazionale e alla potenzialità diffusiva dell'offesa (comunicazione con più persone).

  • art. 598 cod. pen.

    Causa di non punibilità per atti compiuti nell'esercizio del diritto di difesa: richiede che le offese concernano l'oggetto della causa o siano funzionali all'argomentazione difensiva. La Corte la interpreta in senso ampio: non è richiesta la veridicità né che l'offesa sia necessaria, basta che sia inserita nel contesto difensivo e riferibile all'oggetto o alla funzionalità della controversia.

  • art. 89 cod. proc. civ.

    Consente al giudice civile di ordinare la cancellazione di frasi sconvenienti od offensive negli atti processuali; la Corte ha rilevato che questa misura civilistica non è vincolante nel processo penale e fa riferimento a canoni valutativi diversi rispetto all'art. 598 c.p.

  • art. 51 cod. pen.

    Principio generale dell'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere: l'art. 598 viene letto come applicazione estensiva di questo principio a tutela della libertà di difesa.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per i limiti formali dei motivi di cassazione (richiamo alle esigenze di specificazione dei motivi di ricorso); citato in riferimento ai limiti dei motivi ammessi in cassazione.

  • art. 23, co. 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. l. 18/12/2020 n.176

    Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; citazione procedurale nelle fasi del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • L'art. 598 c.p. va interpretato in senso ampio: copre anche espressioni non necessarie o non vere se inserite nel contesto difensivo e riferibili all'oggetto della controversia o funzionali all'argomentazione.
  • Non è richiesta la veridicità delle affermazioni per riconoscere l'esimente della difesa; l'interesse tutelato è la libertà di difesa correlata all'oggetto del processo.
  • La cancellazione di frasi offensivi disposta ai sensi dell'art. 89 c.p.c. non determina automaticamente responsabilità penale né vincola il giudice penale, perché fondato su valutazioni e rimedi diversi (civilistici/disciplina difensori vs. penali).
  • La trascrizione o pubblicazione di atti nei registri pubblici può aumentare la visibilità dell'espressione, ma non esclude a priori l'applicabilità dell'art. 598: va comunque valutato il nesso funzionale con l'oggetto della causa.
  • In giudizi simili, per valutare la responsabilità per diffamazione bisogna accertare il nesso funzionale tra le espressioni e l'attività difensiva; l'assenza di tale nesso rende più probabile la penale responsabilità, mentre la sua sussistenza tende a far prevalere la causa di non punibilità.
  • Le valutazioni in materia disciplinare o civilistica (es. richieste di cancellazione) hanno finalità e standard diversi rispetto all'accertamento penale: le decisioni civili non sono automaticamente vincolanti sul piano penale.

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