Cassazione Civile, Ordinanza n. 26016/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente conveniva davanti al Tribunale di Agrigento l’Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia s.p.a., chiedendo di accertare l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo relativa all’avviso di accertamento n. RJ00001718, emesso per l’omessa dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta 1996 e annullato con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento n. 202/2004 passata in giudicato; di dichiarare illegittime l’intimazione di pagamento e l’iscrizione ipotecaria sui suoi immobili; e di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati rispettivamente in euro 30.000 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e in euro 15.000 nei confronti dell’agente della riscossione. Deduceva che, nonostante l’annullamento definitivo dell’accertamento e il conseguente sgravio, era stata notificata l’intimazione ed era stata iscritta un’ipoteca, rimasta iscritta e cancellata tardivamente. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 179/2014, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate e condannava Riscossione Sicilia al pagamento di euro 10.000, oltre accessori e spese, ai sensi dell’art. 96 c.p.c. L’agente della riscossione appellava deducendo difetto di giurisdizione del giudice ordinario, erroneità della condanna e delle spese. Il contribuente proponeva appello incidentale contro la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1495/2023, accoglieva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria, assorbiva gli ulteriori motivi e compensava le spese di entrambi i gradi. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c., falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la domanda non riguardava la pretesa tributaria né la responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., ma l’autonoma responsabilità aquiliana per condotte successive al definitivo annullamento del credito; con il secondo ha censurato, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., la compensazione delle spese.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che la domanda risarcitoria, per come allegata, non investiva la fondatezza del credito tributario o la legittimità della pretesa impositiva, già definitivamente eliminata con il giudicato di annullamento e il conseguente sgravio, ma riguardava condotte autonome e successive: l’iscrizione ipotecaria in assenza di un titolo valido e il mantenimento e la tardiva cancellazione del vincolo dopo la cessazione della pretesa. Il petitum sostanziale era dunque l’accertamento della responsabilità per un illecito lesivo di un diritto soggettivo, non una domanda di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se le condotte sono imputate sia all’ente impositore sia all’agente della riscossione. La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per decidere le ulteriori questioni dell’appello rimaste assorbite e per regolare le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La statuizione di compensazione delle spese è caducata per effetto della cassazione.
Norme richiamate
Per quanti richiamante “anche” l’art. 96, co. 2°, cod. proc. civ., la domanda risarcitoria si inquadrava piuttosto, non vertendosi né di azione espropriativa (come detto) e nemmeno di ipoteca giudiziale, legale ovvero a queste assimilabile, nel generale ambito del neminem laedere ex art. 2043 cod. civ.
La domanda di risarcimento per condotte illecite successive al definitivo venir meno della pretesa tributaria ricade nella responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., quando il petitum sostanziale è l’accertamento della lesione di un diritto soggettivo autonomo e non l’accertamento della pretesa fiscale o l’esercizio abusivo dell’azione nel processo tributario.
Il carattere impositivo-riscossivo del rapporto tributario dedotto finisce quindi con il costituire non solo il fondamento, ma anche un limite esterno alla giurisdizione tributaria ex art. 2 cit., nel senso che ogni controversia genericamente concernente “tributi” che sia però sprovvista di tale carattere (e della relativa autoritarietà) non spetta al giudice tributario, ma a quello ordinario.
La giurisdizione tributaria presuppone che il rapporto dedotto abbia carattere impositivo-riscossivo e che il tributo sia oggetto della relazione obbligatoria controversa. La mera origine storica della lite in una vicenda fiscale non è sufficiente; la controversia risarcitoria su una condotta autonoma, successiva al definitivo venir meno del credito, appartiene al giudice ordinario.
Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie; infatti, anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del “neminem laedere”, per cui è consentito al giudice ordinario, al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato, accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo.
La Corte richiama il principio secondo cui la giurisdizione ordinaria sussiste per la domanda risarcitoria fondata su comportamenti dell’amministrazione che ledano un diritto soggettivo indipendente dal rapporto tributario, non riconducibile alle controversie tipizzate devolute alla giurisdizione tributaria.
L’errore della sentenza impugnata risiede nell’avere ricondotto la domanda all’ambito applicativo dell’art. 96 c.p.c. anziché identificarne il petitum sostanziale alla luce dei fatti allegati e della posizione soggettiva fatta valere.
La domanda risarcitoria va qualificata in base al petitum sostanziale, ai fatti allegati e alla posizione soggettiva dedotta. Non va ricondotta all’art. 96 c.p.c. quando non riguarda l’abuso dell’azione o della difesa nel processo tributario, ma condotte illecite autonome successive al venir meno definitivo della pretesa fiscale.
Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che l'art. 374, primo comma, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che i ricorsi concernenti questioni di giurisdizione possono essere decisi dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto si siano già pronunciate le Sezioni Unite, essendo riservata a queste ultime l'enunciazione del principio regolatore della giurisdizione, mentre compete alle sezioni semplici la sua applicazione al caso concreto.
Le sezioni semplici possono decidere ricorsi che pongono questioni di giurisdizione quando le Sezioni Unite hanno già enunciato la regola di riparto applicabile; alle sezioni semplici spetta applicare tale principio al caso concreto.
La cassazione della sentenza comporta, ai sensi dell’art. 336, primo comma, c.p.c. la caducazione della statuizione relativa alle spese processuali, sulle quali dovrà nuovamente pronunciarsi il giudice di rinvio.
La cassazione della sentenza travolge la statuizione sulle spese che dipende dal capo cassato; la regolamentazione delle spese deve quindi essere nuovamente decisa dal giudice di rinvio.
Il ricorrente sostiene che l’eventuale accoglimento del primo motivo determini la cassazione anche della statuizione sulle spese, atteso che la compensazione è stata disposta in conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione e che la relativa regolamentazione non sarebbe conforme al principio della soccombenza.
La censura relativa alla regolazione delle spese è rimasta assorbita; la Corte non ha deciso nel merito la violazione dell’art. 91 c.p.c., poiché la cassazione ha comunque travolto la statuizione sulle spese, da riesaminare in sede di rinvio.
art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c., per falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546/1992.
La norma è richiamata quale fondamento processuale della denuncia di difetto di giurisdizione e di falsa applicazione delle norme sostanziali e tributarie; il motivo è stato accolto.
Massime di principio
- La giurisdizione va individuata in base al petitum sostanziale, considerando i fatti allegati e la posizione soggettiva fatta valere, non in base alla sola origine fiscale della vicenda.
- Appartiene al giudice ordinario la domanda risarcitoria fondata su condotte dell’amministrazione finanziaria o dell’agente della riscossione che si assumono lesive di un diritto soggettivo autonomo rispetto al rapporto tributario, quando il credito fiscale sia già stato definitivamente eliminato e non costituisca oggetto di contestazione.
- La domanda per i danni derivanti dall’iscrizione o dal mantenimento di un vincolo dopo il definitivo annullamento della pretesa tributaria, se diretta ad accertare una responsabilità per illecito aquiliano, non diviene tributaria per il solo fatto che il vincolo trovi antecedente storico nel procedimento di riscossione.
- L’art. 96 c.p.c. non è il criterio di qualificazione di una domanda che non censura l’esercizio dell’azione o della difesa nel processo tributario, ma deduce condotte autonome, successive alla definizione del contenzioso e produttive di un pregiudizio distinto.
- Quando più soggetti, tra cui l’ente impositore e l’agente della riscossione, sono chiamati a rispondere di condotte distinte ma entrambe successive al venir meno definitivo della pretesa fiscale, la giurisdizione ordinaria sussiste se il giudice deve accertare la responsabilità per tali condotte e non la legittimità del credito tributario.
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