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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28850/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto in primo e secondo grado il rigetto della domanda monitoria con cui chiedeva all'ente previdenziale il pagamento di euro 352.251,03 a titolo di ratei di pensione di anzianità riferiti al periodo giugno 1999-aprile 2012, sostenendo che la prestazione gli fosse dovuta nonostante il provvedimento di soppressione adottato dall'INPS per irregolarità amministrative e contabili. In cassazione lamentava, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello non avesse riconosciuto l'efficacia di giudicato interno della sentenza n. 4283/2008 del Tribunale di Torre Annunziata, che a suo dire aveva già accertato il suo diritto alla concessione del trattamento pensionistico. L'INPS resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su una ratio decidendi autonoma e decisiva ulteriore rispetto al tema del giudicato, ossia la mancata prova, da parte del ricorrente, del possesso di tutti i requisiti di legge per la pensione di anzianità, in particolare dell'anzianità contributiva risultante dall'estratto contributivo acquisito d'ufficio dal primo giudice. Poiché il ricorso non censurava tale autonoma motivazione, la decisione d'appello restava sorretta da un fondamento non attaccato e il ricorso non poteva essere accolto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.

    il ricorrente lo invocava per denunciare violazione di legge; la Corte non esamina il merito della censura perché il ricorso è inammissibile per mancata impugnazione di una ratio autonoma.

  • art. 2909 c.c.

    violazione e falsa applicazione ... in relazione agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato sostanziale della precedente sentenza.

  • art. 324 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione ... in relazione agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno sulla precedente pronuncia.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

    norma processuale relativa alla trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    presuppone l'inammissibilità del ricorso e comporta l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

    individua la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a giustificarne il dispositivo, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; l'omissione anche di una sola determina l'inammissibilità del ricorso, perché la decisione resta sostenuta da una motivazione non attaccata.
  • La deduzione della violazione delle norme sul giudicato non basta se la pronuncia di merito contiene anche un'autonoma statuizione di fatto o di diritto idonea da sola a sorreggerla; occorre contestare specificamente anche tale ulteriore fondamento.
  • In materia di prestazioni pensionistiche, la parte che ne rivendica il pagamento deve allegare e provare il possesso di tutti i requisiti di legge, ivi compresi quelli contributivi, quando la questione sia stata devoluta al giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la regolazione delle spese secondo soccombenza e legittima l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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