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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26131/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita dal Tribunale e soccombente in reclamo davanti alla Corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione che aveva confermato il fallimento. La società ha dedotto tre censure: con i primi due motivi ha lamentato l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sussistente lo stato di insolvenza senza considerare la riduzione del passivo, l'incasso periodico di canoni di locazione da un consistente patrimonio immobiliare, l'assenza di protesti e la presunta affidabilità creditizia presso il sistema bancario; inoltre ha contestato il mancato rinvio dell'udienza richiesto per consentire la produzione dei verbali delle verifiche del passivo e la mancata attivazione dei poteri istruttori del giudice. Con il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1 e 5 l.fall., sostenendo che i giudici del reclamo avessero valutato in modo errato attivo e passivo e, quindi, la capacità della società di produrre reddito sufficiente a soddisfare i debiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure motivazionali perché non rispettavano i requisiti del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soprattutto per la mancata dimostrazione della decisività dei fatti asseritamente omessi. Ha inoltre reputato non decisiva la riduzione del passivo e irrilevanti o generiche le ulteriori allegazioni sulla capacità reddituale e sul merito creditizio. Quanto al terzo motivo, ha affermato che la sentenza impugnata si era conformata alla consolidata giurisprudenza sullo stato di insolvenza, inteso come impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali; le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a rivalutare il merito. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese in favore di entrambe le parti controricorrenti e l'atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatto decisivo

    Per proporre utilmente il vizio motivazionale il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività; in difetto la censura è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La specificità del ricorso richiede l'indicazione e la localizzazione degli atti e dei documenti rilevanti a supporto del motivo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.

  • art. 1 l.fall.

    Richiamato insieme all'art. 5 l.fall. quale norma relativa ai presupposti per la dichiarazione di fallimento.

  • art. 5 l.fall.

    Lo stato di insolvenza consiste in una situazione di impotenza strutturale, non meramente transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni; per le società non in liquidazione si desume dall'impossibilità di continuare ad operare proficuamente sul mercato, non da un mero raffronto aritmetico tra attivo e passivo.

  • art. 350 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla gestione dell'udienza di reclamo e alla richiesta di rinvio.

  • art. 352 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla trattazione del reclamo.

  • art. 356 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo ai poteri istruttori del giudice del reclamo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato quale norma sul riparto dell'onere probatorio, ma senza accoglimento della doglianza.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La censura è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Accertati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. il fatto storico asseritamente omesso deve essere specificamente individuato e deve risultare decisivo; la mancanza di decisività o di specificità comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza non si identifica con il mero squilibrio tra attivo e passivo, ma con una situazione di impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali.
  • Per le società non in liquidazione, la verifica dell'insolvenza deve guardare alla concreta capacità dell'impresa di continuare ad operare sul mercato e alla disponibilità di liquidità e credito, non soltanto alla fotografia contabile del patrimonio.
  • Le censure formalmente dedotte come violazioni di legge, ma dirette in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sull'insolvenza, sono inammissibili in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e conforme ai principi di diritto.
  • La prova della capacità di far fronte ai debiti deve essere affidabile e specifica; allegazioni generiche o meramente assertive su canoni locatizi, assenza di protesti o credito bancario non sono sufficienti a scardinare una motivazione di insolvenza sorretta da plurimi indici contrari.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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