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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14556/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva agito contro INPS e INAIL chiedendo: l'accertamento del diritto ai benefici previdenziali per esposizione all'amianto; la ricostituzione/riliquidazione della pensione con applicazione del coefficiente moltiplicatore; la restituzione di somme versate a titolo di contribuzione volontaria; il risarcimento dei danni derivanti dall'asserita errata certificazione di esposizione all'amianto, sostenendo di aver rassegnato le dimissioni confidando nel riconoscimento del beneficio e di aver dovuto poi ricorrere a contributi volontari e a un mutuo per colmare il periodo mancante. Il Tribunale aveva accolto le domande, mentre la Corte d'appello le aveva respinte ritenendo, tra l'altro, tardiva la domanda giudiziale per il beneficio previdenziale, erronea la chiamata in causa dell'INAIL per la certificazione e ravvisando anche un concorso colposo del lavoratore per aver lasciato il lavoro prima di una conferma positiva dell'INPS. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., sostenendo che la responsabilità per l'erronea certificazione spettasse all'INAIL, cui la legge attribuisce il compito di accertare e certificare l'esposizione ad amianto; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 1175 c.p.c., 2697 e 54 l. n. 88/1989, contestando che la Corte territoriale avesse rilevato d'ufficio il concorso colposo ex art. 1227, comma 2, c.c. e che, in ogni caso, non fosse stata provata la possibilità per lui di evitare il danno con l'ordinaria diligenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini della domanda risarcitoria per erronea certificazione dell'esposizione all'amianto, la legittimazione passiva spetta all'INAIL, poiché l'art. 47, comma 4, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003 attribuisce all'INAIL l'accertamento e la certificazione della sussistenza e durata dell'esposizione. Ha inoltre ritenuto fondato il secondo motivo, chiarendo che il concorso di colpa rilevato dalla Corte d'appello era stato qualificato come ipotesi di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., quindi eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio, e che la tardiva costituzione dell'INAIL aveva comportato la decadenza dalla possibilità di sollevare tale eccezione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità nei rapporti con l'INAIL; quanto al rapporto con l'INPS, è stata disposta la compensazione integrale delle spese di cassazione per la notificazione del ricorso anche a tale ente senza impugnazione del relativo capo di sentenza.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, l. n. 257/1992

    Norma richiamata come base del beneficio previdenziale per esposizione all'amianto, nella formulazione modificata successivamente.

  • art. 47, comma 4, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003

    Attribuisce all'INAIL l'accertamento e la certificazione della sussistenza e durata dell'esposizione all'amianto ai fini del beneficio previdenziale.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la violazione della disciplina dell'inadempimento in relazione alla responsabilità per l'erronea certificazione.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Richiamato dalla Corte solo per distinguere la fattispecie esaminata da un diverso orientamento giurisprudenziale relativo al danno-evento in casi analoghi.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Il concorso colposo del danneggiato qualificato ai sensi di questa norma è eccezione in senso stretto e non può essere rilevato d'ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia per l'allocazione dell'onere probatorio sia per contestare la decisione di merito; la Corte lo utilizza anche per escludere la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione non tempestivamente proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per censurare l'attribuzione officiosa del concorso colposo non dedotto dalla parte.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro di correttezza nel comportamento delle parti.

  • art. 54 l. n. 88/1989

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del valore certificativo delle comunicazioni rese dagli enti previdenziali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per l'assolvimento dell'onere di specificazione degli atti su cui il ricorso si fonda.

Massime di principio

  • Quando la legge attribuisce a un determinato ente l'accertamento e la certificazione di un presupposto amministrativo necessario per un beneficio, la legittimazione passiva della domanda risarcitoria per certificazione erronea spetta a quell'ente, anche se il trattamento finale è erogato da altro soggetto.
  • La qualificazione del danno ai fini dell'art. 1227 c.c. dipende dalla distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza: se il fatto colposo del danneggiato incide solo sulle conseguenze pregiudizievoli ulteriori, si ricade nell'art. 1227, comma 2, c.c.; se invece incide sull'evento dannoso, può rilevare il comma 1.
  • L'eccezione di concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 2, c.c. è eccezione in senso stretto e non è rilevabile d'ufficio dal giudice.
  • Se la parte convenuta si costituisce tardivamente, perde la facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio; il giudice non può supplire rilevando autonomamente il concorso colposo ex art. 1227, comma 2, c.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiInadempimentoProveSpese di lite
RamiPrevidenzaResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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