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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33703/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo con cui l'ente previdenziale ha chiesto al Comune il pagamento di contributi previdenziali relativi alla posizione di una dipendente, ritenuta giornalista. La corte d'appello, riformando il primo grado, ha rigettato l'opposizione del Comune e ha accertato l'obbligo contributivo per complessivi 39.000 euro, valorizzando un verbale ispettivo fondato anche su dichiarazioni di terzi e documenti, oltre a indici fattuali della subordinazione: inserimento stabile nell'organizzazione, attività istituzionale, continuità, reperibilità, retribuzione mensile e periodi di ferie. Il Comune ha proposto quattro motivi di ricorso: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per asserita inversione dell'onere della prova in relazione ai fatti costitutivi della pretesa contributiva; 2) vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. sul punto dell'attività svolta dalla lavoratrice anche per altro soggetto con quattro contratti di collaborazione; 3) violazione degli artt. 409 c.p.c. e 2094 c.c. per avere qualificato il rapporto come subordinato e non parasubordinato; 4) violazione dell'art. 116 della legge n. 388 del 2000 per l'applicazione della sanzione per evasione nonostante l'iscrizione della lavoratrice presso la gestione separata INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il verbale ispettivo, se corredato da elementi dichiarativi e documentali, è liberamente valutabile dal giudice e, nel caso concreto, la decisione non si fondava sul solo verbale ma anche sulle prove testimoniali. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il fatto dedotto non risultava controverso tra le parti e quindi non era scrutinabile come vizio motivazionale in cassazione. Ha respinto il terzo motivo perché la corte territoriale aveva correttamente individuato gli indici della subordinazione giornalistica. Ha respinto il quarto motivo affermando che l'iscrizione all'INPS in gestione separata era irrilevante rispetto alla mancata iscrizione all'INPGI e all'assenza di regolari comunicazioni sul rapporto, presupposti della sanzione applicata. Il Comune è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    In tema di pretesa contributiva fondata su rapporto ispettivo, il riparto dell'onere della prova non risulta invertito se il verbale contiene elementi di fatto desunti anche da dichiarazioni di terzi e documenti, e il giudice li valuta insieme alle altre prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Non si configura violazione quando il giudice valorizza le risultanze istruttorie acquisite, incluse quelle provenienti dal verbale ispettivo e dalle testimonianze.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è deducibile per fatti che non siano stati oggetto di contestazione e discussione tra le parti.

  • art. 409 c.p.c.

    La controversia è stata ricondotta all'ambito del lavoro subordinato e non della parasubordinazione, sulla base degli indici fattuali accertati.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione è stata ritenuta sussistente in presenza di inserimento stabile nell'organizzazione, continuità della prestazione, reperibilità, postazione fissa e retribuzione mensile.

  • art. 116 legge 388 del 2000

    L'iscrizione del lavoratore a una diversa gestione previdenziale non esclude la sanzione per evasione quando permane la mancata iscrizione all'ente competente e l'assenza di regolari comunicazioni sul rapporto.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi previdenziali, il verbale ispettivo dell'ente non ha valore di prova legale per tutte le sue risultanze, ma è attendibile e liberamente valutabile dal giudice, soprattutto quando riepiloghi dichiarazioni di terzi e documenti; il giudice può fondare la decisione anche su tali elementi corroborati da altre prove.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile rispetto a fatti che non siano stati oggetto di effettiva contestazione nel giudizio di merito.
  • La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato deve essere compiuta sulla base degli indici concreti della subordinazione, quali inserimento stabile nell'organizzazione, continuità, reperibilità, postazione fissa e retribuzione periodica, e non può essere esclusa da una diversa etichetta formale del rapporto.
  • Ai fini dell'applicazione delle sanzioni per omissione o evasione contributiva, rileva l'effettiva mancanza degli adempimenti e delle iscrizioni dovute presso l'ente competente; l'iscrizione a una diversa gestione previdenziale non prevale sui dati sostanziali del rapporto accertato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniLavoro a termine
RamiPrevidenzaProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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