Cassazione Penale, Ordinanza n. 04000/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di un reato in materia di stupefacenti, contestando: 1) la penale responsabilità e, in particolare, la finalità di spaccio della condotta, deduzione ritenuta dalla Corte di cassazione interamente in fatto e già adeguatamente motivata in appello; 2) la procedura seguita nella valutazione del THC, censura proposta per la prima volta in cassazione e quindi dichiarata inammissibile; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., doglianza ritenuta generica rispetto alla motivazione di merito, che aveva valorizzato un precedente specifico del 2018; 4) il mancato inquadramento della condotta nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, motivo giudicato reiterativo di una censura già esaminata e confutata in appello, con richiamo al quantitativo di droga detenuta e alle modalità della condotta, ritenute indicative di un'attività illecita di carattere professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era in parte una censura di merito sulla responsabilità e sulla finalità di spaccio, già motivatamente affrontata dalla Corte di appello; che la questione sulla procedura di valutazione del THC era nuova e quindi non proponibile per la prima volta in sede di legittimità; che la doglianza sulle attenuanti generiche era generica, a fronte della motivazione che valorizzava un precedente specifico; e che la richiesta di riqualificazione nell'ipotesi lieve era meramente reiterativa di quanto già dedotto in appello e disatteso con motivazione puntuale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute quando il giudice di merito fornisca una motivazione puntuale e specifica, come nel caso di un precedente specifico a carico dell'imputato, e la censura difensiva risulti generica.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La riqualificazione nella fattispecie di lieve entità va esclusa quando il quantitativo di sostanza e le modalità della condotta consentano di ritenere un'attività illecita di carattere professionale.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni di fatto o censure nuove non sottoposte al giudice di merito.
- La critica alla motivazione della sentenza impugnata è inammissibile quando si risolva in una mera riproposizione di questioni già esaminate e confutate con argomentazione puntuale dal giudice di appello.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede una censura specifica rispetto alla motivazione del giudice di merito; la genericità del motivo non consente il sindacato di legittimità.
- La qualificazione della condotta in termini di lieve entità nei reati in materia di stupefacenti va esclusa quando quantità della droga e modalità dell'azione depongano per un'attività illecita connotata da professionalità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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