Cassazione Civile, Ordinanza n. 36534/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Dinanzi al Tribunale un avvocato aveva ottenuto, con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., la condanna di due soggetti al pagamento di Euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, per l'attività svolta quale domiciliatario in due giudizi civili riguardanti uno dei due convenuti. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi due hanno dedotto, rispettivamente, violazione dell'art. 132, comma 2, c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il tribunale non avesse motivato né deciso sulle eccezioni di incompetenza da loro sollevate; con il terzo hanno denunciato violazione del d.m. n. 55/2014 e del d.m. n. 37/2018, sostenendo che il professionista avesse svolto soltanto attività di domiciliatario e che, comunque, il compenso liquidabile per tale attività, se provata per l'intero processo, sarebbe stato di Euro 600,00; con il quarto hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo e travisamento della prova, assumendo che il giudice di merito non avesse considerato tutto il materiale probatorio e le ammissioni delle parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'impugnazione avverso l'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali, ma ha giudicato inammissibili tutti i motivi: i primi due perché l'omessa pronuncia su una questione processuale come la competenza non è denunciabile come vizio di motivazione né, specie in presenza di implicita decisione, come violazione dell'art. 112 c.p.c.; il terzo perché il motivo non specificava i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci tariffarie violate; il quarto perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove, senza indicare in modo specifico i fatti storici decisivi del cui omesso esame si doleva, come richiesto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il compenso professionale può gravare non solo su chi ha rilasciato la procura, ma anche su chi ha conferito il mandato di patrocinio al legale, instaurandosi in tal caso un distinto rapporto interno di mandato.
Norme richiamate
è il rito sommario con cui è stata proposta l'azione per il pagamento dei compensi professionali
la sua violazione è stata invocata per lamentare difetto di motivazione sull'eccezione di incompetenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
l'omessa pronuncia su una questione processuale non è denunciabile in cassazione nei termini prospettati
è stato il parametro processuale richiamato per i primi due motivi, dichiarati inammissibili
è stato invocato per contestare la liquidazione degli onorari, ma il motivo è stato ritenuto carente di specificità
richiamato insieme al d.m. n. 55/2014 per censurare la misura del compenso liquidato
il vizio di omesso esame è configurabile solo se il ricorrente indica fatti storici decisivi, specificamente omessi dal giudice di merito
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
impongono al ricorrente di indicare e localizzare gli atti e i fatti storici decisivi su cui fonda la censura
in assenza di notificazione dell'ordinanza, il ricorso va proposto nel termine lungo di sei mesi, oltre sospensione feriale
ha reso applicabile il rito speciale anche quando si contesti l'an debeatur nel giudizio sui compensi degli avvocati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto la disciplina richiamata sull'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio in caso di inammissibilità
Massime di principio
- L'ordinanza che liquida i compensi professionali dell'avvocato, incidendo in modo definitivo su diritti soggettivi, è impugnabile con ricorso per cassazione e non con appello.
- L'omessa pronuncia su una questione processuale, come l'eccezione di incompetenza, non può essere veicolata come vizio di motivazione e, ove vi sia una decisione implicita, non integra di per sé violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La censura contro la liquidazione dei compensi forensi è inammissibile se non indica in modo puntuale i singoli conteggi contestati e le specifiche voci tariffarie asseritamente violate.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica del fatto storico omesso e della sua decisività; non è sufficiente censurare genericamente la valutazione delle prove.
- Obbligato al pagamento del compenso professionale può essere anche il soggetto che abbia conferito al legale il mandato di patrocinio, pur se l'attività sia stata svolta nell'interesse di un terzo; in tal caso si instaura un distinto rapporto interno di mandato rispetto al rapporto processuale derivante dalla procura alle liti.
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