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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33821/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società proponeva opposizione davanti al Tribunale di Brindisi contro un'ordinanza-ingiunzione con cui una Provincia le aveva applicato una sanzione amministrativa pecuniaria molto elevata per numerosi trasporti di rifiuti effettuati verso una discarica nel territorio provinciale, contestando l'inesattezza e l'incompletezza dei formulari di identificazione dei rifiuti. La Provincia eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Sassari. Il Tribunale di Brindisi accoglieva l'eccezione, ritenendo competente il giudice del luogo di accertamento dell'illecito, e qualificando comunque la violazione come permanente. Con un solo motivo di regolamento di competenza la società ricorrente deduceva violazione dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, sostenendo che il giudice avrebbe applicato in modo erroneo la giurisprudenza sugli illeciti permanenti o itineranti: secondo la ricorrente, tali precedenti riguarderebbero il trasportatore, non il produttore del rifiuto; la condotta contestata sarebbe invece una mera negligenza nella compilazione del formulario, consumata in un unico luogo e in un unico momento, in Puglia, e non più emendabile una volta iniziato il trasporto. La resistente eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso e difendeva la correttezza della decisione impugnata, richiamando il principio per cui, per gli illeciti permanenti o ambulatori, la competenza si radica nel luogo dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di specificità, ma ha ritenuto infondato il ricorso nel merito. Ha affermato che l'illecito relativo all'inesattezza o incompletezza del formulario che accompagna il trasporto di rifiuti ha natura permanente: la violazione non si esaurisce nella sola compilazione del documento, ma si protrae per tutta la durata del trasporto, poiché il formulario assicura la tracciabilità del rifiuto lungo l'intero percorso. Ne deriva che, per tali illeciti, la competenza territoriale ex art. 6 d.lgs. 150/2011 si radica nel luogo in cui la violazione è stata accertata, purché in quel luogo si sia consumata almeno una frazione della condotta materiale. Poiché il trasporto si era concluso nel territorio della Provincia di Sassari ed ivi era avvenuto l'accertamento, la competenza del Tribunale di Sassari è stata confermata. La Corte ha quindi rigettato il regolamento di competenza, rimettendo le parti davanti al Tribunale di Sassari e ponendo le spese a carico della ricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. n. 150/2011

    per gli illeciti permanenti o ambulatori la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la violazione è stata accertata, se in quel luogo si è consumata almeno una frazione della condotta materiale

  • art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152/2006

    costituisce la base normativa della sanzione amministrativa contestata per trasporti di rifiuti con formulari recanti dati inesatti o incompleti

  • art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014

    il regolamento di competenza è stato considerato di valore indeterminabile perché investe solo la questione della competenza e non l'intera controversia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato sul quale calcolare l'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa, la competenza territoriale va individuata secondo la regola speciale dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, che per gli illeciti permanenti o ambulatori collega il foro al luogo dell'accertamento, purché in quel luogo si sia verificata una parte della condotta.
  • L'illecito relativo a formulari di trasporto rifiuti inesatti o incompleti non si consuma soltanto al momento della compilazione del documento, ma può protrarsi per tutta la durata del trasporto, perché la funzione del formulario è garantire la tracciabilità del rifiuto durante l'intero percorso.
  • La distinzione tra posizione del produttore e posizione del trasportatore non esclude la permanenza della violazione quando la condotta contestata incide sulla circolazione del rifiuto e sulla regolarità del relativo trasporto.
  • Nel regolamento di competenza, il ricorso può essere rigettato anche quando venga respinta l'eccezione di inammissibilità, se la censura è infondata nel merito e la soluzione del giudice di merito risulta conforme al consolidato orientamento di legittimità.
  • Quando il regolamento di competenza riguarda solo la questione della competenza e non l'intero merito della causa, il relativo valore processuale è indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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