Cassazione Civile, Ordinanza n. 28017/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
Un offerente per l’acquisto di un immobile compreso nell’attivo fallimentare aveva impugnato il decreto del giudice delegato e il verbale di aggiudicazione, sostenendo di aver presentato un’offerta irrevocabile di acquisto senza essere stato informato dell’esito infruttuoso di due precedenti tentativi di vendita e senza una formale accettazione della sua offerta da parte della curatela. Deduceva inoltre di non conoscere le condizioni del bando, lamentava la mancata pubblicizzazione dell’offerta e dello svolgimento della gara, chiedendo la restituzione della cauzione e contestando la regolarità della procedura. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: nullità del decreto per motivazione apparente e omessa risposta alle censure sulla trasparenza e competitività della vendita; omesso esame di fatti decisivi relativi alla mancata comunicazione e accettazione formale dell’offerta; violazione delle norme sull’interesse ad agire e sulla disciplina fallimentare, assumendo che l’aggiudicatario avesse interesse a contestare l’irregolarità della procedura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento, ricevuto dal ricorrente unitamente alla copia integrale della decisione sul reclamo. Ha affermato che il ricorso ex art. 111 Cost. avverso i decreti del tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato deve essere proposto nel termine perentorio di legge, non soggetto a sospensione feriale. Ha inoltre richiamato il principio per cui la comunicazione del provvedimento fa decorrere il termine quando sia certa la data di ricezione e la conoscenza integrale dell’atto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato tardivo, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il controricorso è ammissibile se conforme ai requisiti minimi di difesa; la mancanza di parole chiave descrittive o di motivi di censura non ne comporta invalidità.
richiamato come parametro della censura sull’interesse ad agire, ma la Corte non entra nel merito perché decide sull’inammissibilità per tardività.
richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce, in tema di reclamo sui provvedimenti del giudice delegato, il regime processuale speciale e la decorrenza del termine per ricorrere.
art. 36-bis legge fallimentare
la previsione speciale esclude l’applicazione della sospensione feriale ai termini per impugnare i decreti emessi in sede di reclamo fallimentare.
art. 111 Cost.
il ricorso per cassazione avverso i decreti del tribunale fallimentare in sede di reclamo è soggetto al termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
la sospensione feriale dei termini non si applica al reclamo relativo alla liquidazione dell’attivo fallimentare.
art. 92 ordinamento giudiziario
richiamato quale norma di rinvio per la disciplina della sospensione feriale, non operante nel caso di specie.
artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c.
la comunicazione della cancelleria, o equipollente, fa decorrere il termine se consente di accertare data di ricezione e conoscenza integrale dell’atto.
richiamato solo per il parallelismo funzionale con il reclamo fallimentare, assimilato alle opposizioni esecutive.
richiamato solo per il parallelismo funzionale con il reclamo fallimentare, assimilato alle opposizioni agli atti esecutivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
serve a determinare il parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso i decreti del tribunale fallimentare emessi in sede di reclamo decorre dalla comunicazione del provvedimento, purché risulti certa la ricezione e la conoscenza integrale dell’atto da parte del destinatario.
- Nel procedimento fallimentare relativo alla liquidazione dell’attivo, il termine per impugnare non è soggetto a sospensione feriale, per la speciale disciplina della legge fallimentare e per la funzione sostitutiva del reclamo rispetto alle opposizioni esecutive.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine perentorio decorrente dalla comunicazione del provvedimento, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
- Il controricorso è ammissibile se consente di replicare alle ragioni dell’impugnazione; l’assenza di formule o rubriche ulteriori non ne determina l’invalidità se l’atto svolge effettivamente funzione difensiva.
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