Cassazione Civile, Ordinanza n. 10378/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandante)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita di un fondo rustico stipulato il 6 febbraio 2003. Il promissario acquirente agiva ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere la risoluzione del preliminare, la restituzione dell'acconto versato e la penale. La promittente venditrice resisteva e chiamava in causa il proprio procuratore speciale, deducendo che questi avesse violato i doveri derivanti dal mandato. Il Tribunale dichiarava la risoluzione del preliminare, condannava la venditrice alla restituzione dell'acconto e alla penale, e accoglieva la domanda di manleva della venditrice nei confronti del mandatario. Quest'ultimo proponeva appello, ma la Corte d'appello lo dichiarava inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ritenendo comunque infondate anche le censure nel merito. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della decisione per mancato rilievo della necessaria negoziazione assistita; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello; 3) contraddittorietà della sentenza d'appello, che avrebbe simultaneamente dichiarato l'inammissibilità e deciso sul merito; 4) erronea valutazione dell'eccezione di prescrizione del diritto di regresso/manleva nei confronti del mandatario, che secondo il ricorrente decorreva dal rogito del 2 giugno 2005 e non era stata interrotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Ha ritenuto infondato e insieme inammissibile il primo motivo, perché l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita doveva essere eccepita o rilevata non oltre la prima udienza del primo grado e, comunque, la questione non risultava specificamente allegata nei gradi di merito. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e infondato, affermando che l'appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e delle doglianze, e che nel caso concreto l'atto di appello si limitava in sostanza a riprodurre gli scritti del primo grado senza confutare la ratio della decisione. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per difetto di interesse, poiché le ulteriori argomentazioni sul merito svolte dalla Corte d'appello erano solo ad abundantiam, essendo già stata pronunciata la pregiudiziale inammissibilità del gravame. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente.
Norme richiamate
procedimento sommario di cognizione
La controversia era stata introdotta con rito sommario; la Corte richiama il limite del comma 4 quanto alla richiesta di mutamento del rito e alla fase istruttoria.
riformulato dal d.l. 83/2012
L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con specifiche doglianze idonee a confutare la sentenza impugnata; non bastano trascrizioni pedisseque o censure generiche.
Richiamato dal ricorrente, ma le censure sono ritenute prive di adeguato supporto argomentativo e non idonee a fondare il ricorso.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte rileva l'assenza di specifica dimostrazione dell'erronea applicazione delle regole di valutazione della prova.
Le censure vengono esaminate sotto i profili di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale; tuttavia i motivi risultano inammissibili o infondati per difetto di specificità e per novità della questione.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; la parte deve indicare dove le questioni siano state dedotte nei gradi di merito e non può limitarsi a trascrivere atti o a formulare censure generiche.
L'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita va eccepita o rilevata non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.
Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è inammissibile.
Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è inammissibile.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si è conformata alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, l'inammissibilità per difetto di specificità sussiste quando l'impugnazione non confuta in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza di primo grado, ma si limita a riprodurre atti difensivi o a proporre doglianze generiche.
- Nel ricorso per cassazione, le questioni nuove sono inammissibili se il ricorrente non dimostra in modo autosufficiente di averle già dedotte nei gradi di merito, indicando anche l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- Le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale devono essere sorrette da un'esposizione chiara dell'errore denunciato e della corretta regola applicabile; il mero richiamo a norme non basta a integrare un motivo ammissibile.
- Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile il gravame, le eventuali argomentazioni sul merito rese ad abundantiam non hanno autonoma decisività e non sono, di regola, censurabili in cassazione per difetto di interesse.
- L'eccezione relativa al mancato esperimento della negoziazione assistita deve essere tempestivamente sollevata nel primo grado, altrimenti non può essere utilmente fatta valere in seguito.
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