Sentenza del 07/09/2018 n. 21815 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Emissione prima del termine dilatorio - Urgenza - Necessità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2004, con cui erano state recuperate maggiori imposte per Euro 709.808,00 e irrogate sanzioni per Euro 887.260,00, in relazione all'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti. L'avviso era stato notificato prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, decorrente dalla consegna del processo verbale di chiusura delle verifiche. La CTR aveva dichiarato nullo l'avviso ritenendo non adeguatamente giustificata l'urgenza. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il rimborso IVA già richiesto e in gran parte erogato, nonché l'ipotizzata partecipazione della società a una frode carosello mediante fatture per operazioni inesistenti, costituivano ragioni idonee a giustificare l'emissione anticipata dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa a una diversa sezione della CTR dell'Abruzzo, anche per l'esame del merito e la liquidazione delle spese. La Corte ha ribadito che l'emissione dell'avviso prima del decorso dei sessanta giorni rende l'atto illegittimo, salvo l'esistenza di specifiche ragioni di urgenza riferite al contribuente e al rapporto tributario controverso. Tali ragioni devono essere effettive e devono essere provate dall'Amministrazione, ma la loro mancata indicazione nell'avviso non determina automaticamente la nullità se l'urgenza è concretamente dimostrata. Nel caso esaminato, il rischio connesso al rimborso IVA e la possibile partecipazione a una frode carosello erano astrattamente idonei a configurare l'urgenza; la CTR avrebbe dovuto verificare se fossero concretamente riferibili alla società e alla specifica pretesa tributaria.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, Statuto dei diritti del contribuente
Termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica.
Il termine tutela il contraddittorio procedimentale e, di regola, impedisce all'Amministrazione di emettere l'avviso di accertamento prima della sua scadenza. L'inosservanza comporta l'illegittimità dell'atto, salvo specifiche ragioni di urgenza effettive, riferite al contribuente e al rapporto controverso, che devono essere provate dall'Ufficio.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, Statuto dei diritti del contribuente
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari. La Corte precisa tuttavia che il vizio non consiste necessariamente nella mancata esplicitazione delle ragioni d'urgenza nell'avviso, ma nell'assenza effettiva dell'urgenza.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Richiamato per i principi generali sull'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
Codice di procedura civile, art. 327
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione dell'Agenzia, applicando il termine lungo vigente in base alla disciplina transitoria e alla data di instaurazione del giudizio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 11, comma 3, e 15-bis
Richiamati dall'Agenzia per distinguere l'urgenza nell'emissione dell'accertamento dal fondato pericolo per la riscossione e dalle misure cautelari a tutela del credito erariale.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei sessanta giorni dalla chiusura della verifica è normalmente illegittimo, ma può essere valido se l'Amministrazione dimostra una ragione concreta, specifica e attuale di urgenza.
- L'urgenza non può essere generica o riferita soltanto a esigenze organizzative dell'Ufficio: deve riguardare il singolo contribuente e lo specifico rapporto tributario.
- La mancata indicazione dettagliata dell'urgenza nell'avviso non comporta automaticamente l'annullamento; ciò che conta è che l'urgenza esistesse realmente al momento dell'emissione e sia dimostrata in giudizio.
- La richiesta o l'erogazione di un rilevante rimborso IVA, associata a elementi indicativi di operazioni inesistenti o di una frode carosello, può costituire una ragione di urgenza idonea a derogare al termine dilatorio.
- Il giudice deve verificare concretamente il collegamento tra la ragione d'urgenza, il contribuente e l'accertamento oggetto di causa; non è sufficiente limitarsi a richiedere una generica dimostrazione del rischio di perdita delle garanzie patrimoniali.
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