Cassazione Penale, Sentenza n. 18736/2025 del 19/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21/03/2024 con tre motivi principali: (1) violazione di legge per avere la Corte del merito deciso l'appello pur in mancanza della notifica telematica, alla difesa, delle conclusioni scritte trasmesse dalla Procura Generale (rilevato alla luce dell'art. 23-bis legge 176/2020); (2) doglianza sulla responsabilità per il reato di resistenza, contestando la valutazione probatoria circa la violenza oppositiva e sostenendo che la fuga (interrotta spontaneamente dopo circa un chilometro) non fosse pericolosa; (3) vizio di motivazione relativo alla recidiva, ritenuta in appello nonostante la risalenza temporale dei precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli perché proceda nuovamente al giudizio di appello. Il motivo decisivo è la nullità derivante dalla mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale alla difesa, vizio sollevato dalla difesa nelle proprie conclusioni e non sanato dalla Corte d'appello; la Cassazione non ha pertanto deciso nel merito sui profili di responsabilità per resistenza e sulla recidiva, rimettendo la nuova valutazione al giudice di appello.
Norme richiamate
art. 23-bis legge 176 del 2020
La mancata comunicazione telematica, in sede di giudizio cartolare d'appello svolto con le regole emergenziali, delle conclusioni del Procuratore Generale alla difesa incide sull'assistenza e determina una nullità generale a regime intermedio; se il vizio non viene sanato deve comportare l'annullamento della decisione impugnata.
art. 337 cod. pen. (resistenza)
Il reato di resistenza era stato ritenuto in primo grado e confermato in parte in appello; la Cassazione non si è pronunciata sul merito della valutazione probatoria, avendo annullato per vizi procedurali, ma la questione attiene alla necessità di elementi probatori che documentino la violenza o l'opposizione attiva al pubblico ufficiale.
art. 187 commi 1 e 2-quater codice della strada
Il reato relativo alla circolazione è stato dichiarato estinto per prescrizione in sede di appello; la Cassazione prende atto dell'accertamento di estinzione ma ha annullato comunque la decisione per la nullità processuale relativa alla comunicazione telematica.
art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
La norma disciplina la partecipazione cartolare nel giudizio d'appello e fa sorgere il tema se il difensore debba far valere entro il primo atto cartolare (le proprie conclusioni) la mancata comunicazione delle conclusioni avverse: la Corte osserva un'incertezza giurisprudenziale, ma nel caso concreto la difesa ha eccepito il vizio nelle proprie conclusioni, cristallizzandolo.
Massime di principio
- La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Pubblico Ministero nei procedimenti cartolari d'appello costituisce un vizio che incide sul diritto di difesa e può determinare l'annullamento della decisione impugnata se non sanato.
- Nel giudizio d'appello cartolare il difensore dovrebbe eccepire tempestivamente, di norma nel primo atto di partecipazione cartolare (le conclusioni), l'omessa trasmissione delle conclusioni avverse; se ciò avviene la nullità è cristallizzata e il giudice d'appello non può ignorarla.
- Quando la Corte di legittimità annulla per vizi processuali rilevanti che incidono sull'assistenza, essa può rimettere gli atti al giudice del merito per un nuovo esame senza decidere nel merito sulle questioni sostanziali (es. responsabilità per resistenza o recidiva).
- Sulle contestazioni di resistenza, la sola fuga non è automaticamente idonea a configurare tutte le dimensioni del reato: occorre valutare elementi probatori concreti che attestino la violenza o l'opposizione attiva e l'effettiva pericolosità della condotta.
- In tema di recidiva, il giudice deve motivare adeguatamente la valutazione della incidenza dei precedenti, in particolare quando sono risalenti nel tempo, pena il vizio di motivazione impugnabile.
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