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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17601/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato a una ex custode e professionista delegata nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, per il pagamento di una somma indicata in un'ordinanza del giudice dell'esecuzione resa in un distinto procedimento di sequestro conservativo presso terzi. Il notificante sosteneva di essere cessionario del credito originariamente vantato dal debitore esecutato e, per questo, di poter pretendere il pagamento dalla destinataria del precetto. La destinataria ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo l'assenza di un valido titolo esecutivo e la mancata prova della titolarità del credito in capo all'intimante. Il Tribunale ha accolto l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe affrontato d'ufficio la validità originaria del titolo esecutivo pur in assenza di specifica doglianza della controparte; 2) violazione degli artt. 553-617 c.p.c., perché la Corte avrebbe ritenuto che l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione dipendesse dalla formula esecutiva, nonostante tale ordinanza non fosse stata impugnata dalla controparte; 3) violazione degli artt. 1260-1264 c.c., per non avere considerato che, in forza della cessione del credito, la destinataria del precetto doveva ritenersi debitrice nei confronti del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi, perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Il ricorrente aveva esposto i fatti in modo contorto, sovraccarico di dettagli irrilevanti e con passaggi non collegati logicamente, rendendo incomprensibile la vicenda processuale e impedendo alla Corte di individuare con immediatezza i fatti sostanziali e processuali rilevanti, nonché di verificare se le questioni fossero ancora "vive" o coperte da giudicato interno. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti di causa

    Il requisito impone che il ricorso consenta alla Corte di percepire immediatamente il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale; la sua violazione comporta inammissibilità quando l'esposizione è confusa, eccedentaria e non permette di comprendere la vicenda e le questioni dedotte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come base dei motivi di violazione di legge prospettati, ma non viene scrutinato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Il ricorrente invocava il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 553-617 c.p.c.

    Norme richiamate dal ricorrente per contestare la ricostruzione dell'efficacia del titolo esecutivo e del regime oppositivo; il motivo non è stato valutato per l'inammissibilità.

  • artt. 1260-1264 c.c.

    Norme richiamate sul trasferimento del credito e sull'opponibilità della cessione al debitore ceduto; anche questo motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    È richiamato come base del procedimento camerale definito con ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti chiara, lineare e funzionale alla comprensione immediata della vicenda; un'esposizione prolissa, disorganica o frammentaria può determinare l'inammissibilità per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • L'esposizione dei fatti nel ricorso per cassazione non può costringere la Corte a selezionare autonomamente, tra una massa indistinta di circostanze, quelle rilevanti ai fini della decisione: spetta al ricorrente fornire un quadro processuale e sostanziale intellegibile e pertinente.
  • L'ammissibilità del ricorso presuppone che dalla sua sola lettura sia possibile comprendere se le questioni dedotte siano ancora attuali o siano precluse da giudicato interno; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata: i motivi devono essere specificamente incardinati nei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c. e formulati nel rispetto dei requisiti di contenuto-forma imposti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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