Cassazione Civile, Ordinanza n. 40114/2021 del 15/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La lite riguardava un dipinto su tela di autore noto. La proprietaria originaria aveva consegnato l’opera a due soggetti per la vendita; costoro avevano poi rappresentato falsamente che il quadro fosse stato rubato e lo avevano venduto a un terzo. In un precedente giudizio la società acquirente aveva ottenuto il riconoscimento della propria proprietà e la condanna alla restituzione era stata pronunciata nei confronti della possessora, che aveva poi appellato. La Corte d’appello aveva confermato l’acquisto a non domino ex art. 1153 c.c., ritenendo provati titolo idoneo, consegna e buona fede dell’acquirente, e aveva accolto l’appello incidentale della società acquirente condannando la controparte al risarcimento del danno per la mancata restituzione del bene, quantificato nel valore di mercato del dipinto al momento del sequestro penale. Con il ricorso per cassazione la proprietaria originaria ha denunciato violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 1062/1971, degli artt. 1147, 1153 e 2729 c.c., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che l’acquirente non avesse provato la propria buona fede e che mancassero documenti necessari, quali l’originale dell’expertise e le dichiarazioni di autenticità e provenienza; ha inoltre contestato la motivazione sulla dichiarazione di proprietà del venditore, il prezzo e la ricostruzione probatoria, chiedendo sostanzialmente una rivalutazione del fatto e delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sulla buona fede dell’acquirente. Ha confermato che la Corte d’appello aveva accertato in fatto tutti gli elementi dell’acquisto a non domino ex art. 1153 c.c. e che la mancata disponibilità dell’expertise o della dichiarazione di provenienza, disciplinata dalla l. n. 1062/1971, non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di buona fede, potendo al più costituire un indizio. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e rispettosa dei limiti del sindacato di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione delle intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’acquisto di un bene mobile da chi non ne è proprietario è valido se concorrano titolo idoneo, consegna e buona fede dell’acquirente; la Corte ha ritenuto che tali presupposti fossero stati accertati in fatto dai giudici di merito.
La buona fede del possessore/acquirente si presume; la sua mancanza deve essere dimostrata da chi la contesta, non essendo sufficiente la sola assenza di alcuni documenti previsti dalla disciplina speciale sulle opere d’arte.
La disposizione è stata evocata dalla ricorrente come regola documentale relativa alla circolazione delle opere d’arte, ma la Corte ha osservato che non è decisiva per provare la mala fede dell’acquirente.
La norma, vigente all’epoca dell’acquisto e poi abrogata, imponeva al venditore una garanzia di autenticità mediante attestato o copia fotografica con dichiarazione; la Corte ha precisato che tutela l’autenticità dell’opera, non la regolare circolazione del bene, e che la sua violazione non rende invalido l’acquisto né prova automaticamente la mala fede.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili, ma la Corte ha escluso che la sola mancanza dei documenti di autenticità/provenienza bastasse a fondare, da sola, una presunzione grave, precisa e concordante di mala fede.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione è stata ritenuta infondata perché la sentenza d’appello conteneva un percorso argomentativo riconoscibile e non meramente apparente.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del vizio motivazionale, ma non ritenuto violato, poiché la motivazione della Corte territoriale era stata ritenuta sufficiente.
La Corte d’appello aveva qualificato la domanda incidentale di danno come consentita in appello in quanto riferita ai danni sofferti dopo la sentenza di primo grado.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è stato richiamato come limite rigoroso: non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1 bis art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Citato solo come norma di inserimento del comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure formalmente formulate come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- Nell’acquisto a non domino di beni mobili, la buona fede dell’acquirente si presume e può essere vinta solo da elementi probatori idonei; la sola mancanza di documentazione prevista da una disciplina speciale sulle opere d’arte non basta automaticamente a dimostrare la mala fede.
- La disciplina documentale sulle opere d’arte diretta a garantire autenticità e provenienza non coincide con la validità civilistica del trasferimento: un acquisto può essere valido anche in assenza della documentazione, restando fermi eventuali rimedi contrattuali.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia apparente o manchi del tutto; se la sentenza di merito espone le ragioni del convincimento e valuta le prove in modo non illogico, il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito.
- Il prezzo corrisposto, se non manifestamente incongruo, può costituire uno degli indici da considerare nella valutazione della buona fede dell’acquirente, ma non è da solo decisivo in senso assoluto.
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