Sentenza del 25/10/2023 n. 29556 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per l'imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio marittimo relativi ad annualità (Omissis) per tre concessioni rilasciate dall'Autorità portuale. La società contestava l'applicabilità del tributo alle concessioni rilasciate da Autorità portuali (sostenendo che la specificità del rilascio da parte dell'Autorità portuale escludesse l'imposta), e chiedeva altresì l'esclusione di sanzioni e interessi richiamando prassi amministrativa e circolari contraddittorie e invocando l'incertezza normativa e il legittimo affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i motivi relativi alla carenza di motivazione e alla presunta non applicabilità del tributo per concessioni rilasciate da autorità portuali (confermando che il presupposto impositivo è l'occupazione e l'uso di beni del demanio/statale, indipendentemente dall'Autorità che ha rilasciato la concessione). Tuttavia ha accolto i motivi relativi all'esistenza di oggettive condizioni di incertezza e alla prassi amministrativa contraddittoria, ritenendo che ciò giustifichi l'esclusione delle sanzioni amministrative e degli interessi moratori pur restando dovuto il tributo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni, ha deciso nel merito: il tributo è dovuto ma le sanzioni non sono applicabili; spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione alla correttezza della motivazione delle decisioni giurisdizionali (art. 36 c.2) e alla possibilità di escludere sanzioni in presenza di incertezza normativa (art. 8 secondo la Corte).
L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2
"l'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione... Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione"
Individua il presupposto impositivo nella occupazione e nell'uso di beni demaniali/statali e stabilisce che l'imposta si applica indipendentemente dall'Autorità che ha rilasciato la concessione; base normativa statale del tributo attribuito alle regioni.
"dal 1 gennaio 1972 è istituita ... l'imposta regionale sulle concessioni statali ..." (e prevedeva, con successiva modifica del comma 4, l'esenzione per le concessioni rilasciate o rinnovate dall'Autorità portuale a decorrere dall'anno 2013)
La Regione ha disciplina applicativa e può introdurre esenzioni per i tributi propri; l'esenzione introdotta con decorrenza 1/1/2013 non ha efficacia retroattiva per annualità pregresse.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
"Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni..."
Norma che consente di escludere le sanzioni amministrative quando la violazione tributaria è determinata da oggettiva incertezza interpretativa; utilizzata dalla Corte per annullare le sanzioni nel caso concreto.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 (Statuto del contribuente)
"Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria..."
Principio del legittimo affidamento e collaborazione tra amministrazione e contribuente; circolari o prassi amministrative contraddittorie possono giustificare l'esclusione delle sanzioni quando ricorrono le condizioni di buona fede e apparenza di legittimità.
D.L. n. 400 del 1993 conv. in L. n. 494 del 1993, art. 7
"Gli enti portuali potranno adottare ... criteri diversi ... che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori..."
Rilevante per la determinazione dei canoni concessori nelle aree portuali; conferma la disciplina statale sulla materia e la possibilità per gli enti portuali di adottare criteri specifici senza ridurre i canoni.
Richiamato per il principio che dal 1/1/2013 il tributo è divenuto tributo proprio regionale (diritto della regione di sopprimerlo o di modificarlo), utile a spiegare la decisione regionale di esenzione a decorrere dal 2013.
Massime di principio
- L'imposta regionale sulle concessioni statali ha presupposto nell'occupazione e nell'uso di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato: rileva il fatto materiale dell'utilizzo del bene, non l'Autorità che ha rilasciato la concessione.
- Una norma regionale può introdurre esenzioni o sopprimere tributi propri con efficacia solo dal momento della loro entrata in vigore: tali interventi non operano retroattivamente sulle annualità pregresse.
- L'esistenza di prassi amministrative, circolari o comportamenti dell'amministrazione centrali o locali che creano obiettive condizioni di incertezza interpretativa può giustificare l'esclusione di sanzioni amministrative e interessi, purché ricorra la buona fede del contribuente e l'apparente legittimità dell'orientamento seguito.
- L'incertezza rilevante ai fini dell'esclusione delle sanzioni è quella oggettiva e inevitabile, valutata sulla base di indici quali contraddittorietà delle circolari, assenza di prassi uniforme, o orientamenti giurisprudenziali non consolidati.
- La sussistenza di incertezza o di legittimo affidamento riguarda gli accessori (sanzioni/interessi) ma non elimina l'obbligazione tributaria principale quando il presupposto dell'imposta risulti integrato.
- Il contribuente che reclama l'esenzione dalle sanzioni deve documentare circostanze concrete (circolari, prassi, comportamento dell'amministrazione) che rendano ragionevole e oggettivamente giustificabile il suo comportamento.
- La consolidazione della giurisprudenza di legittimità su una questione può influire anche sulla distribuzione delle spese processuali (ad es. compensazione) quando il tema è di portata generale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 ott 2023Sentenza del 25/10/2023 n. 316 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 25 ott 2023Sentenza del 25/10/2023 n. 29551 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 ott 2023Sentenza del 25/10/2023 n. 29552 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 ott 2023Sentenza del 25/10/2023 n. 29563 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 ott 2023Sentenza del 25/10/2023 n. 29564 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 ott 2023Sentenza del 25/10/2023 n. 29576 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →