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Sentenza

Sentenza del 25/10/2023 n. 29552 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della società contribuente contro il provvedimento di fermo amministrativo dell'autovettura disposto dall'Agente della riscossione per mancato pagamento di crediti risultanti da varie cartelle di pagamento; questione centrale sulla regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte, sulla possibilità di impugnare l'estratto di ruolo e sulla prova richiesta all'Agente della riscossione per dimostrare l'avvenuta notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alla presunta nullità della notifica dell'appello (ritenendo che il contraddittorio si sia comunque formato e che la costituzione in giudizio abbia tolto rilievo alla questione), ma ha accolto congiuntamente il secondo, terzo, quarto e quinto motivo: ha ritenuto che la CTR abbia valutato in modo incompleto e contraddittorio la prova della regolarità delle notifiche (relate, avvisi di ricevimento, quietanze), errando nel richiedere sempre gli originali; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 16, comma 3; art. 17; art. 19; art. 53

    Disciplina il processo tributario: ammette la notificazione semplificata via servizio postale (art.16, comma 3) anche per l'appello; art.19 regola l'impugnazione degli atti consequenziali e la tutela differita, con il quadro modificato da successivi interventi normativi; art.53 richiamo alle modalità di notificazione previste dal decreto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    art. 12 (comma 4-bis inserito da DL 146/2021 conv. L.215/2021); art. 26; art. 49; art. 48-bis

    Art.12(4-bis): l'estratto di ruolo non è impugnabile salvo specifiche condizioni (pregiudizio in procedure d'appalto, blocco pagamenti PA, perdita di benefici amministrativi). Art.26: la prova della notifica della cartella può essere data tramite avviso di ricevimento; il ruolo costituisce titolo esecutivo.

  • D.P.R. n. 655 del 1982

    Regola i termini di giacenza della corrispondenza presso gli uffici postali e l'obbligo di dare avviso della giacenza, indicando che non è necessario un ulteriore invio della raccomandata contenente l'avviso di giacenza.

  • D.M. 1 ottobre 2008 (regolamento servizio postale)

    Stabilisce che le raccomandate non recapitate sono lasciate in giacenza in ufficio postale e che l'avviso di giacenza è il mezzo previsto per informare il destinatario; non impone l'invio di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 100; art. 112; art. 115; art. 148; art. 149; art. 170; art. 291; art. 330; art. 617

    Contiene regole sul processo e sulle prove: art.100 sul requisito dell'interesse ad agire; art.149 sull'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento; altre norme richiamate per profili processuali e di competenza.

  • Codice Civile

    Art.2719: le copie fotografiche o fotostatiche hanno efficacia di quelle autentiche se non disconosciute; art.1335: presunzione di conoscenza degli atti quando la notifica è stata regolarmente eseguita, superabile solo con prova della impossibilità di conoscere l'atto senza colpa.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un provvedimento consequenziale (es. fermo amministrativo) va esaminata limitatamente alle cartelle di pagamento che ne costituiscono il presupposto: la regolarità di quelle cartelle è la questione chiave.
  • Dopo l'intervento normativo del 2021 (art.12(4-bis) DPR 602/1973), l'estratto di ruolo è in generale non impugnabile salvo casi tassativi di effettivo pregiudizio verso il debitore (procedure d'appalto, blocco pagamenti PA, perdita di benefici amministrativi).
  • Per la cartella esattoriale notificata a mezzo raccomandata A/R, l'avviso di ricevimento e la relata (o copia conforme) costituiscono prova sufficiente della notifica, salvo disconoscimento specifico e circostanziato da parte del destinatario; non sempre è necessario depositare l'originale della cartella.
  • La notificazione semplificata via servizio postale è lecita nel processo tributario; l'eventuale mancanza dell'avviso di giacenza può rendere la notifica nulla ma la nullità può essere sanata dalla costituzione dell'intimato in giudizio.
  • La contestazione generica della conformità alle copie prodotte dal Concessionario non è efficace: il disconoscimento deve indicare con precisione gli elementi ritenuti non conformi e produrre elementi di prova.
  • Se il giudice di merito omette di valutare in modo completo la documentazione probatoria relativa alle notifiche (avvisi di ricevimento, relate, quietanze di pagamento), la decisione può essere cassata e rimandata per un nuovo esame.
  • Nel dubbio sulla regolarità della notifica, l'azione corretta è impugnare l'atto consequenziale entro i termini e, se necessario, dedurne l'illegittimità del presupposto nel merito del giudizio; viceversa, la tutela postuma contro la cartella resta comunque possibile impugnando l'atto successivo.

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