Cassazione Civile, Ordinanza n. 25636/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso un decreto di liquidazione emesso dal pubblico ministero per compensi dovuti a un consulente tecnico operante nelle indagini preliminari. Gli opponenti contestavano, da un lato, che le spese fossero state imputate anche a soggetti nei cui confronti la consulenza non avrebbe operato, e, dall'altro, la carenza di motivazione e l'erronea applicazione dei criteri legali di liquidazione, con particolare riferimento a spese di noleggio del laboratorio liquidate sulla base di una fattura, senza preventivi e senza applicare la scontistica prevista da una circolare interna della Procura. Il Ministero, con ricorso incidentale, sosteneva invece che il tribunale avesse erroneamente accolto il primo motivo di opposizione, poiché il decreto di liquidazione avrebbe avuto carattere provvisorio e non avrebbe comportato una definitiva imputazione delle spese ai ricorrenti. I ricorrenti principali, a loro volta, censuravano anche la condanna solidale alle spese del giudizio di opposizione, lamentando che fosse stata disposta pure nei confronti di chi era risultato vittorioso su uno dei motivi.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso incidentale del Ministero, rigetta il ricorso principale e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, dichiarando inammissibile l'originaria opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002. La Corte afferma che il decreto di liquidazione disciplina solo il rapporto tra ausiliario e processo/parti quanto al pagamento del compenso, ma non ripartisce in via definitiva il carico delle spese tra le parti, che resta regolato dalla decisione conclusiva secondo il principio di soccombenza. Ne consegue che le doglianze relative all'individuazione del soggetto definitivamente tenuto a sopportare la spesa non erano proponibili in sede di opposizione né in cassazione. Quanto al primo motivo del ricorso principale sui criteri di liquidazione, la Corte lo dichiara inammissibile, ritenendo congrua la motivazione del tribunale e non vincolante la circolare interna invocata. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dei ricorrenti principali, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
L'opposizione al decreto di liquidazione è ammessa, ma non può essere usata per contestare la definitiva ripartizione dell'onere economico tra le parti, poiché il decreto riguarda solo la liquidazione del compenso dell'ausiliario.
La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato avviene con decreto motivato del magistrato che procede; il provvedimento è funzionale alla determinazione del compenso dovuto all'ausiliario.
La ripartizione definitiva delle spese tra le parti del processo è regolata dal principio della soccombenza, non dal decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario.
Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. per affermare che la regolazione delle spese interne al processo segue le regole della soccombenza e delle eventuali compensazioni.
Richiamato tra le norme di disciplina delle spese di consulenza tecnica e del relativo regime di liquidazione e anticipazione.
La Corte lo richiama per ritenere corretta la valutazione delle voci di spesa documentate dal consulente.
La Corte lo richiama per confermare la correttezza della liquidazione delle voci di spesa relative al noleggio del laboratorio e all'impiego di personale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti principali, se dovuto.
Richiamato quale parametro per il calcolo del contributo unificato aggiuntivo.
Citato nel primo motivo del ricorso principale tra le norme asseritamente violate, ma non rilevante nella decisione di merito sulla liquidazione.
art. 2, comma 2, d.m. 10/06/2014 n. 124
Citato nel primo motivo del ricorso principale come parametro dei criteri di liquidazione delle spese del consulente.
Richiamato anche per censurare la condanna alle spese di lite, ma la censura è stata assorbita dall'accoglimento del ricorso incidentale.
Citato nel secondo motivo del ricorso principale in tema di regolazione delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Il decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario del magistrato ha funzione solo determinativa dell'ammontare dovuto al consulente e non produce una definitiva imputazione interna delle spese tra le parti del processo.
- Le contestazioni relative al soggetto che debba sopportare in via definitiva il costo dell'ausiliario non sono proponibili mediante opposizione al decreto di liquidazione, né possono essere dedotte in cassazione avverso l'ordinanza che definisce tale opposizione.
- Nella liquidazione del compenso e delle spese dell'ausiliario, il giudice può valorizzare la documentazione prodotta, compresa la fattura, senza che una circolare interna dell'ufficio di procura abbia valore normativo o vincolante.
- La ripartizione finale delle spese processuali resta regolata dal principio della soccombenza, distinto dal rapporto tra ausiliario e processo disciplinato dal decreto di liquidazione.
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