Cassazione Penale, Sentenza n. 37500/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal G.I.P. nell'ambito di una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione circa la revoca della patente ai sensi dell'art. 222, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, contestando la scelta della misura più grave (revoca) rispetto alla sospensione della patente, non essendovi aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti e senza una motivazione puntuale basata sui criteri dell'art. 218, comma 2, cod. strada.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato il principio consolidato secondo cui, in casi di omicidio stradale senza le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che opti per la revoca della patente anziché per la sospensione deve motivare puntualmente la scelta applicando i parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. La motivazione della sentenza impugnata (basata genericamente sul "scongiurare il ripetersi di fatti analoghi") è risultata insufficiente e contraddittoria rispetto alla valutazione positiva della prognosi dell'imputato con concessione della sospensione condizionale della pena. Conseguentemente la sentenza è stata annullata limitatamente alla revoca della patente e il giudice è stato rinviato al Tribunale di Velletri per un nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
Fatto tipico contestato al ricorrente; utilizzato come riferimento per la tipologia di reato e per verificare la sussistenza o meno di circostanze aggravanti rilevanti ai fini delle misure accessorie
art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Prevede la misura amministrativa accessoria della revoca della patente; la Corte richiede che la sua applicazione sia adeguatamente motivata con riferimento ai criteri previsti dalla disciplina sulle sanzioni amministrative accessorie
art. 218, comma 2, cod. strada
Contiene i criteri da considerare nella scelta tra le sanzioni accessorie (es. gravità della condotta, personalità del conducente, pericolosità e probabilità di reiterazione). La Corte ha richiamato espressamente la necessità di argomentare la revoca sulla base di questi parametri
art. 444 cod. proc. pen. (applicazione della pena su richiesta delle parti)
Procedura con cui è stata definita la pena nel caso di specie; la Corte ha comunque ritenuto impugnabili le statuizioni (come la revoca della patente) che esulano dall'accordo ratificato
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (limiti impugnazione sentenza di applicazione della pena)
Limita i motivi impugnabili delle sentenze di applicazione della pena; la Corte ha però precisato che le statuizioni non ricomprese nell'accordo possono essere impugnate in cassazione secondo la disciplina ordinaria
art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Norma richiamata per sottolineare la possibilità di impugnare in Cassazione le decisioni su questioni (quali la revoca della patente) che ricadono fuori dall'accordo di cui all'art. 444 c.p.p.
Massime di principio
- In materia di omicidio stradale non aggravato, la revoca della patente è una misura più gravosa della sospensione e il giudice deve motivare specificamente la scelta, richiamando i criteri dell'art. 218, comma 2, cod. strada (es. gravità della condotta, rischio di reiterazione, personalità e precedenti dell'imputato).
- Se la decisione di revocare la patente non è adeguatamente motivata o risulta contraddittoria rispetto ad altri provvedimenti (es. concessione della sospensione condizionale per buona prognosi), la statuizione può essere annullata in sede di legittimità e rinviata per un nuovo esame.
- Le statuizioni accessorie che esulano dall'accordo di applicazione della pena possono essere impugnate in Cassazione secondo la disciplina generale, anche quando la pena sostanziale sia stata definita con art. 444 c.p.p.
- Nel valutare la scelta tra sospensione e revoca il giudice deve basarsi su elementi di fatto concreti emersi nel processo; formule generiche come "scongiurare il ripetersi di fatti analoghi" sono insufficienti a giustificare la revoca.
- La presenza di una prognosi favorevole e l'assenza di precedenti o di aggravanti costituiscono elementi che rendono più difficile giustificare la revoca della patente senza una motivazione puntuale.
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