Cassazione Penale, Sentenza n. 3346/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per (i) vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità, sostenendo che la detenzione e la cessione erano state compiute materialmente da un terzo (Davide Grechi) e che le prove non giustificavano la sua condanna; (ii) mancata esclusione della recidiva nonostante dedotte specifiche ragioni (natura e risalenza della precedente condanna, attività lavorativa intrapresa); (iii) mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, invocando anche la sentenza della Corte costituzionale n.94/2023; (iv) eccessiva quantificazione della pena vicino al massimo edittale nonostante il piccolo quantitativo di stupefacente e che alcuni elementi fossero già considerati ai fini della recidiva; (v) mancata sostituzione della pena con i lavori socialmente utili ex art.20-bis cod. pen. e mancata applicazione, d'ufficio, dell'art.545-bis cod. proc. pen. alla luce di modifiche normative intervenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi attinenti alla responsabilità penale (ricostruzione dei fatti e valutazione della prova riservata al giudice di merito) e agli altri profili di merito, ma ha ritenuto fondato il motivo relativo alla recidiva. In particolare la Corte ha rilevato che la Corte territoriale non ha risposto in modo specifico e sufficiente alle censure formulate in appello circa la natura della precedente condanna, la sua risalenza e la documentata attività lavorativa del ricorrente; tale omissione costituisce vizio di motivazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla valutazione della recidiva e la causa è rinviata per nuovo giudizio su quel punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. L'annullamento sulla recidiva assorbe le censure relative al trattamento sanzionatorio. La Corte precisa inoltre che la pronuncia della Corte costituzionale n.94/2023 riguarda la recidiva reiterata di cui all'art.99, comma 4, c.p., e non la recidiva specifica infraquinquennale applicata nel caso di specie.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90
Norma enunciativa del reato contestato (detenzione ai fini di spaccio); la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la fattispecie ex art.73, comma 5
codice penale, art. 69, comma 4
art. 69, quarto comma, cod. pen.
Rinvocato dal ricorrente in relazione alla possibilità di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva; la Corte di cassazione osserva che la pronuncia costituzionale citata non investe direttamente la fattispecie applicata nel caso
codice penale, art. 99, comma 4
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Norma sulla recidiva reiterata; la Corte costituzionale (sent. n.94/2023) si è pronunciata su questa fattispecie, distinta dalla recidiva specifica infraquinquennale applicata nel processo in esame
Norma sulle misure alternative (lavori socialmente utili); il ricorrente ha chiesto la sostituzione della pena con tale misura, ma la decisione sulla sostituibilità dipende dall'esito complessivo del trattamento sanzionatorio e dalle condizioni temporali e procedurali indicate
codice di procedura penale, art. 545-bis
art. 545-bis cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'applicabilità delle nuove disposizioni in fase di impugnazione; la Corte rileva questioni temporali e procedurali legate all'entrata in vigore delle norme ma non risolve il punto nel merito
Corte Costituzionale, sentenza n.94/2023
sent. n.94/2023 Corte Cost.
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata prevista dall'art.99, comma 4, c.p., per reati più gravi; la Corte di cassazione osserva che tale pronuncia non è automaticamente applicabile alla recidiva specifica infraquinquennale
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito sulla prova: il suo controllo è limitato alla coerenza e completezza della motivazione.
- Quando in appello sono sollevate censure specifiche e nuove riguardanti la recidiva (natura della precedente condanna, sua risalenza, prova della riabilitazione o di attività lavorativa), il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di affrontarle espressamente: l'omissione integra vizio di motivazione e può determinare l'annullamento.
- Va distinto il regime della 'recidiva specifica infraquinquennale' dalla 'recidiva reiterata' disciplinata dall'art.99 c.p.: le pronunce costituzionali inerenti l'una non si estendono automaticamente all'altra, per cui ogni ricorso deve valutare la tipologia di recidiva applicata.
- La disapplicazione o l'annullamento della recidiva incide direttamente sul trattamento sanzionatorio: l'annullamento sulla recidiva può assorbire le contestazioni relative alla determinazione della pena e alle misure sostitutive.
- Se il difensore produce elementi documentali idonei a dimostrare un netto cambiamento di vita (es. attività lavorativa stabile, decorso temporale rilevante), il giudice deve motivare chiaramente perché tali elementi non incidono sulla valutazione della pericolosità sociale e sulla ricorrenza della recidiva.
- Le modifiche legislative che introducono nuove misure sostitutive (es. lavori socialmente utili) pongono problemi di applicazione nel tempo: il giudice deve tener conto della decorrenza normativa e, se possibile, motivare specificamente sull'applicabilità o meno di tali misure al caso concreto.
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