Cassazione Civile, Ordinanza n. 32057/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla compravendita di un immobile sito in Posada, venduto da un proprietario che aveva conferito al compratore procura speciale a stipulare anche con sé stesso. Il prezzo pattuito era di euro 55.000, pagato mediante assegno bancario non trasferibile che, secondo l'attore, il compratore aveva trattenuto senza rimetterlo al venditore per l'incasso per quasi dieci anni. In primo grado il Tribunale, dichiarata la contumacia del convenuto, accertava il contratto e l'inadempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo, risolvendo la compravendita e ordinando il rilascio dell'immobile. In appello il compratore deduceva, in via principale, la nullità della notifica del ricorso introduttivo e quindi la nullità dell'intero giudizio di primo grado; in via subordinata sosteneva di avere adempiuto e chiedeva il rigetto della domanda. In cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente dichiarato tardive le eccezioni di merito proposte per la prima volta in appello e avesse omesso di pronunciarsi su ulteriori censure, tra cui la prescrizione e l'asserito adempimento del pagamento; con il secondo deduceva violazione di norme sostanziali (artt. 1395, 1453, 1498, 1713 e 1480 c.c.), prospettando che, ove la Corte di cassazione avesse deciso nel merito, le censure d'appello avrebbero dovuto condurre al rigetto delle domande di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, denunciando un error in procedendo, il ricorrente non aveva trascritto o indicato in modo sufficiente i motivi di appello necessari a verificare se le contestazioni fossero eccezioni in senso lato deducibili in secondo grado; la Corte ha richiamato il principio di specificità del ricorso per cassazione e l'esigenza di trascrizione essenziale degli atti rilevanti. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché esso presupponeva la possibilità di una decisione nel merito da parte della Cassazione ex art. 384 c.p.c., eventualità non ricorrente a seguito dell'inammissibilità del primo motivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado
richiamato per l'ordinanza del Tribunale che ha deciso il merito in primo grado
richiamato nella ricostruzione del rapporto di rappresentanza e del contratto con sé stesso
richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla risoluzione per inadempimento
richiamato nel motivo di ricorso come norma sul pagamento del prezzo nella vendita
richiamato nel motivo di ricorso come norma sugli obblighi del mandatario
richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla vendita di cosa parzialmente altrui o non pienamente spettante
richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la deduzione del vizio processuale per nullità della sentenza
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
interpretato nel senso che il ricorso deve rispettare specificità, chiarezza e trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per il deposito della motivazione
richiamato come ipotesi di decisione nel merito non praticabile nel caso concreto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti del processo, ma solo se il motivo sia formulato con sufficiente specificità, indicando o trascrivendo in modo essenziale gli atti e le deduzioni rilevanti per consentire il controllo della censura.
- La censura di omessa pronuncia o di violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere scrutinata se il ricorrente non mette la Corte in condizione di verificare, attraverso la puntuale indicazione del contenuto degli atti, se le deduzioni non esaminate fossero effettivamente devolute al giudice di merito e se avessero natura di eccezioni in senso lato.
- Un motivo di ricorso che presupponga la possibilità per la Cassazione di decidere nel merito è inammissibile quando tale eventualità non sia attuale, per essere stato previamente dichiarato inammissibile il motivo che avrebbe consentito l'esame della causa nel merito.
- In sede di legittimità, il principio di specificità del ricorso impone una esposizione chiara, sintetica e autosufficiente delle ragioni di censura, in modo da bilanciare la funzione nomofilattica della Corte con il diritto di difesa e l'effettività del controllo di legittimità.
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