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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23778/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche per la costruzione di una strada provinciale. L'appaltatore aveva iscritto più riserve in relazione a tre sospensioni dei lavori; quanto alla terza sospensione, disposta per redigere una perizia di variante a seguito dell'emersione di una maggiore quantità di scavo in roccia, l'appaltatore chiedeva il risarcimento dei maggiori oneri derivanti dalla dilatazione dei tempi di esecuzione. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ritenendo illegittime le prime due sospensioni ma non la terza. In appello, l'ente committente ha ottenuto la riforma della decisione e il rigetto integrale delle domande; l'appaltatore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione del principio di non contestazione e nullità della consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che la percentuale di roccia da mina era circostanza pacifica e che il CTU aveva compiuto accertamenti non richiesti, introducendo un fatto nuovo; (2) violazione delle norme sulla confessione, deducendo che le dichiarazioni e gli atti sottoscritti da direttore lavori, RUP e collaudatore avrebbero dovuto valere come confessione stragiudiziale imputabile all'amministrazione; (3) violazione delle norme sul contratto e sul vizio del consenso, sostenendo che la percentuale di roccia costituiva il presupposto dell'atto di sottomissione/perizia di variante e che, per contestarla, sarebbe stata necessaria una domanda di annullamento per errore essenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla non contestazione, affermando che la mancata contestazione non impedisce al giudice di acquisire comunque la prova del fatto; ha invece dichiarato inammissibile la doglianza sulla CTU per difetto di specificità e per mancata dimostrazione della tempestiva deduzione del vizio, richiamando il diverso regime delle nullità della consulenza tecnica. Ha respinto il secondo motivo, escludendo che direttore dei lavori, RUP e collaudatore abbiano potere di disporre dei diritti nascenti dal contratto di appalto o rappresentanza idonea a trasformare i loro atti in confessione stragiudiziale, e precisando che gli atti contabili hanno funzione di registrazione degli eventi e di cristallizzazione delle riserve, non di accertamento definitivo dei fatti. Ha dichiarato radicalmente inammissibile il terzo motivo perché la questione prospettata non risultava trattata nella sentenza impugnata né era stata specificamente allegata come dedotta nei gradi di merito. L'appaltatore è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione in favore della città metropolitana subentrata all'ente soppresso, con attestazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione determina una relevatio ab onere probandi, ma non crea una prova legale e non impedisce al giudice di acquisire prova contraria o comunque di accertare il fatto.

  • art. 191 c.p.c.

    Il consulente tecnico deve restare nei limiti del quesito e delle funzioni proprie dell'ausiliario; la nullità dipende dalla natura dell'accertamento e va dedotta tempestivamente se relativa.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato per delimitare i poteri del CTU nell'attività di indagine tecnica svolta nel processo.

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle attribuzioni del consulente tecnico d'ufficio.

  • art. 92 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'attività del consulente tecnico e alla disciplina degli ausiliari del giudice.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di confessione; la Corte esclude però la natura confessoria degli atti contabili e delle dichiarazioni degli organi tecnici dell'appalto.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di confessione; non basta la mera dichiarazione di scienza resa da soggetti tecnici per integrare confessione stragiudiziale.

  • art. 2731 c.c.

    La confessione presuppone la capacità di disporre del diritto; la Corte esclude che tale requisito sia integrato dalle figure tecniche dell'appalto solo perché operano nell'esecuzione del contratto.

  • art. 7, comma 4, L. n. 109/1994

    Richiamato dal ricorrente per sostenere poteri gestori e certificativi degli organi tecnici dell'appalto; la Corte non accoglie tale impostazione.

  • art. 3, comma 6, lett. b), L. n. 109/1994

    Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto dei poteri della stazione appaltante e degli organi tecnici.

  • R.D. n. 350/1895

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che le annotazioni contabili e la perizia di variante avrebbero valore confessorio; la Corte nega che tali atti abbiano funzione di prova legale.

  • art. 50, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla rappresentanza dell'ente locale, ma non decisivo ai fini della qualificazione confessoria degli atti tecnici.

  • art. 107, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il potere dei dirigenti di impegnare l'amministrazione; la Corte osserva che mancava il richiamo a una specifica previsione statutaria di conferimento della rappresentanza.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la vincolatività del contratto e dell'atto di sottomissione quale contratto integrativo.

  • art. 1427 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro del dedotto vizio del consenso.

  • art. 1428 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro del dedotto errore sul presupposto fattuale dell'atto integrativo.

  • art. 1429, comma 1, n. 2, c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'eventuale errore sulla percentuale di roccia avrebbe dovuto essere fatto valere con domanda di annullamento del contratto integrativo.

  • art. 1431 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto del vizio del consenso.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare il requisito di specificità/autosufficienza del ricorso e l'onere di localizzare gli atti e le deduzioni rilevanti.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla Corte nel precisare che solo un effettivo accertamento del giudice di merito potrebbe cristallizzare la circostanza e precludere successive contestazioni.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La non contestazione del fatto allegato non equivale a prova legale: essa incide sull'onere probatorio, ma non impedisce al giudice di acquisire e valorizzare prova contraria o di accertare comunque il fatto nel processo.
  • La deduzione di un vizio della consulenza tecnica d'ufficio richiede specificità e tempestività: la parte deve indicare con precisione il contenuto dell'atto, il momento in cui il vizio è stato fatto valere e il nesso con la nullità prospettata.
  • Il regime delle nullità della CTU distingue tra accertamento di fatti principali diversi da quelli allegati, che può integrare nullità assoluta, e accertamento di fatti o acquisizione di documenti nei limiti dei quesiti, che dà luogo a nullità relativa deducibile nella prima difesa utile.
  • Gli atti contabili dell'appalto e le dichiarazioni di direttore lavori, RUP e collaudatore hanno funzione tecnico-documentale e probatoria, ma non assumono efficacia di confessione stragiudiziale se provenienti da soggetti privi del potere di disporre dei diritti dell'ente.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente dedotte nei gradi di merito; il ricorso deve indicare gli atti processuali in cui la questione è stata sollevata.
  • Se una circostanza è stata oggetto di accertamento espresso del giudice di merito, l'eventuale contestazione successiva va letta in termini di giudicato interno o di violazione dell'art. 2909 c.c.; in mancanza di tale accertamento, la mera non contestazione non blocca la prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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