Sentenza del 22/02/2017 n. 4559 - Corte di Cassazione
Credito d'imposta - Dichiarazione IVA - Termine di decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente chiedeva il rimborso di 20.113 euro, quota del credito IVA di 28.227,47 euro risultante dalla dichiarazione annuale 2001 e non contestato né rettificato dall’Ufficio. Nel riportare il credito nella dichiarazione IVA 2002, aveva indicato per errore 8.245 euro, omettendo così di riportare 20.113 euro. L’Agenzia sosteneva che la richiesta del 27 marzo 2007 fosse tardiva, invocando il termine biennale di decadenza dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e l’art. 2946 c.c. La CTP di Salerno aveva accolto il ricorso della contribuente il 30 giugno 2009; la CTR della Campania aveva respinto l’appello dell’Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che il credito IVA risultasse dalla dichiarazione 2001 e che l’omesso riporto nell’anno successivo dipendesse da un errore materiale; l’istanza di rimborso non costituiva il diritto al credito, ma ne rendeva esigibile il rimborso. Perciò non si applicava la decadenza biennale dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, bensì la prescrizione ordinaria decennale. È rimasto fermo il diritto al rimborso di 20.113 euro. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione: 2.000 euro per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie del 15%.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ne consegue che il relativo credito del contribuente è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.
Il termine biennale non si applica quando il credito IVA è già esposto in dichiarazione e l’istanza serve soltanto ad avviare l’esecuzione del rimborso; in tale ipotesi il credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Ne consegue che il relativo credito del contribuente è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.
Il credito IVA già risultante dalla dichiarazione e non contestato dall’Ufficio è azionabile entro il termine ordinario di prescrizione decennale, non entro il termine biennale di decadenza previsto per l’istanza di rimborso.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, commi 7 e 8, nel testo applicabile ratione temporis
La dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'Iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria.
La dichiarazione tributaria, in linea di principio, è emendabile quando un errore comporti un carico fiscale diverso e più gravoso di quello previsto dalla legge; non ha natura negoziale e può essere corretta alla luce di elementi di conoscenza e valutazione.
Art. 53, comma 1, Cost.
Un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale inedito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva ( art. 53 Cost. , comma 1) e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa ( art. 97 Cost. , comma 1).
La possibilità di correggere una dichiarazione erronea è coerente con il principio di capacità contributiva, perché evita che il contribuente sopporti un prelievo superiore a quello dovuto secondo legge.
Art. 97, comma 1, Cost.
Un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale inedito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva ( art. 53 Cost. , comma 1) e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa ( art. 97 Cost. , comma 1).
La rettificabilità della dichiarazione è coerente con il principio di correttezza dell’azione amministrativa e impedisce che errori dichiarativi producano un prelievo non conforme alla legge.
Massime di principio
- Se un credito IVA è chiaramente esposto in dichiarazione, non contestato né rettificato dall’Amministrazione, l’istanza di rimborso non crea il credito: serve a renderne esigibile il pagamento e ad avviare il procedimento di rimborso.
- In tale situazione, il credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; non si applica il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
- Un errore materiale nel riportare un credito da una dichiarazione all’altra non elimina, di per sé, un credito già maturato e risultante da una dichiarazione non rettificata; occorre però che il credito e l’errore siano dimostrabili.
- La dichiarazione tributaria è, in linea di principio, emendabile quando l’errore comporti un’imposizione maggiore di quella dovuta secondo legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4576 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4587 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4591 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4554 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4555 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4558 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →