Cassazione Civile, Ordinanza n. 25888/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall’INPS per contributi e sanzioni relativi all’anno 2013, dovuti alla gestione separata. Il contribuente ha impugnato l’atto deducendo, in sintesi, il difetto di sottoscrizione dell’avviso, la decadenza dell’azione contributiva, la prescrizione del credito e la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell’esito di una causa tributaria sulla notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, da cui l’INPS aveva tratto elementi per recuperare i contributi. In cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione necessaria del processo in presenza di un antecedente logico-giuridico (la validità/notifica dell’avviso di accertamento); 2) violazione dell’art. 337, comma 2, c.p.c. per mancata sospensione in attesa della definizione del giudizio tributario sulla notifica dell’avviso di accertamento; 3) violazione della disciplina sulla prescrizione dei contributi della gestione separata, assumendo che il dies a quo dovesse decorrere dal momento di insorgenza del credito e non dalla notifica dell’atto prodromico; 4) violazione delle norme sulla sospensione della prescrizione per dolo occultamento, contestando l’affermazione di un occultamento doloso dei fatti da parte del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla tardività della produzione documentale posta a base dell’istanza di sospensione e sulla conseguente violazione del contraddittorio. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che per i contributi cd. a percentuale della gestione separata la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, cioè dalla scadenza del termine per il versamento relativo al reddito prodotto, e non dall’atto successivo di accertamento del maggior reddito; tale atto ha solo efficacia interruttiva. Ne è derivato anche l’assorbimento del quarto motivo. Il credito contributivo, relativo all’anno 2013, non era prescritto alla data dell’avviso di addebito del 23 gennaio 2019, perché il termine quinquennale non era ancora spirato e, comunque, era intervenuta un’ulteriore interruzione con l’accertamento unificato dell’Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2017. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sospensione necessaria non poteva essere accolta nel caso concreto, perché la censura non si confrontava con la base decisoria della sentenza di merito e con il rilievo della tardività della produzione documentale e della lesione del contraddittorio.
La sospensione del processo in attesa della definizione di altra controversia non è stata riconosciuta nel caso concreto per la stessa ragione di inammissibilità legata alla mancata pertinente censura della ratio decidendi.
art. 3 della legge n. 335 del 1995
La prescrizione dei contributi della gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dall’atto amministrativo successivo di accertamento del reddito.
art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995
Richiamata come base normativa dell’obbligazione contributiva nella gestione separata e del relativo regime prescrizionale.
Il diritto può essere fatto valere dal momento in cui il credito contributivo è esigibile, cioè dalla scadenza del termine di pagamento.
L’atto di accertamento fiscale successivo ha solo efficacia interruttiva della prescrizione.
art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.
La dedotta sospensione della prescrizione per doloso occultamento dei fatti è stata esclusa in concreto.
L. n. 233 del 1990, art. 1, comma 4
Per i contributi a percentuale il fatto costitutivo è la produzione del reddito da parte del lavoratore autonomo.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1
L’atto dell’Agenzia delle Entrate che accerta un maggior reddito ha efficacia ricognitiva e interruttiva, non costitutiva del decorso della prescrizione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei contributi dovuti alla gestione separata a percentuale, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, coincidente con l’esigibilità dell’obbligazione, e non dalla successiva attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
- L’atto successivo di accertamento del maggior reddito non fa sorgere ex novo il credito contributivo, ma può solo interrompere la prescrizione già in corso.
- Chi deduce in cassazione il mancato accoglimento di un’istanza di sospensione del processo deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi del giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Nel rito del lavoro la produzione documentale in appello non è di per sé preclusa, ma resta vietata quando i documenti erano già nella disponibilità della parte e la loro tardiva introduzione compromette il contraddittorio.
- L’eccezione di sospensione della prescrizione per doloso occultamento richiede una base fattuale specifica; in mancanza, non può incidere sul dies a quo della prescrizione.
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