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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1235/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla misura degli arresti domiciliari dal 20/02/2016 al 19/08/2016, disposta per presunta partecipazione a condotte estorsive (art. 628, comma 2 c.p.). La Corte d'appello aveva ritenuto che il ricorrente avesse determinato l'adozione della misura cautelare per colpa grave, valorizzando la sua abituale frequentazione con Emanuele Grasso (autore materiale delle estorsioni), la sua presenza in occasione di due episodi di minacce e il contenuto di una conversazione intercettata del 23/04/2015. Il ricorrente deduceva che la Corte territoriale ha indebitamente rivalutato fatti già esclusi o ritenuti non idonei dal giudice della cognizione ai fini della sentenza di assoluzione, e che non potevano costituire base per negare la riparazione; inoltre contestava la liquidazione delle spese processuali a suo carico, anche per il primo giudizio di riparazione e per il giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia illegittimamente fondato il diniego della riparazione su elementi che erano già a disposizione del giudice della cautela e che, sulla base degli stessi precisi elementi, il giudice della cognizione aveva escluso la rilevanza penale (assoluzione). La Cassazione ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui non può negarsi la riparazione per colpa grave quando l'assenza delle condizioni per la misura fosse già desumibile dagli stessi elementi disponibili al giudice della cautela e successivamente valutati diversamente. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio sul diritto alla riparazione, evitando l'errore segnalato; le censure relative alle spese sono state assorbite e rinviate all'esito del nuovo giudizio sulla riparazione.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (secondo comma)

    Norma penalistica evocata per descrivere il reato originario (estorsione con circostanze aggravanti). Nel caso, la contestazione originaria concerneva questo tipo di reato rispetto al quale si è poi pronunciata sentenza di assoluzione

  • art. 513-bis cod. pen.

    Richiamata nella motivazione a proposito della qualificazione delle condotte di altro soggetto (Emanuele Grasso). Usata in riferimento alla riqualificazione contestuale dei fatti relativi al coimputato

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione: la sua disciplina è il quadro normativo di riferimento per valutare i presupposti e i limiti del diniego della riparazione, compresa la nozione di colpa grave del soggetto che avrebbe "dato causa" alla misura

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Comma invocato per censurare vizi di motivazione nelle decisioni impugnate: indica i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazioni di legge e vizio di motivazione

  • artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione alla determinazione delle spese processuali; la censura riguardava l'errata imputazione al ricorrente di spese relative al primo giudizio di riparazione e al giudizio di cassazione

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione non può negare il diritto alla riparazione per "colpa grave" basandosi su elementi che erano già in possesso del giudice della cautela e che, valutati dai giudici della cognizione, sono stati ritenuti non idonei a fondare una condanna: se la mancanza delle condizioni per la misura era desumibile ab origine dagli stessi elementi, la diversa valutazione successiva non legittima il diniego della riparazione
  • La valutazione ex ante (momento dell'adozione della misura cautelare) deve essere ricostruita in modo oggettivo rispetto agli elementi disponibili allora; non è ammessa una rivalutazione retrospettiva che riprenda come "colpa grave" fatti che il giudice della cognizione ha escluso come penalmente rilevanti sulla base degli stessi elementi
  • La mera presenza sul luogo, la frequentazione di soggetti ritenuti colpevoli o conversazioni intercettate valutate irrilevanti dal giudice della cognizione non sono automaticamente idonee a integrare colpa grave per escludere la riparazione, salvo che emergano elementi nuovi non disponibili al tempo dell'adozione della misura
  • Sulle spese processuali, la decisione sulla loro attribuzione dovrebbe seguire l'esito complessivo del giudizio di riparazione: se la vicenda viene rimessa per nuovo esame sul diritto alla riparazione, le questioni circa la liquidazione delle spese restano assorbite fino all'esito definitivo
  • In situazioni analoghe, il giudice del rinvio deve riesaminare il diritto alla riparazione evitando la duplicazione di valutazioni già compiute dal giudice della cognizione e motivando in modo chiaro perché eventuali elementi costituiscano, ex ante, segni di "colpa grave" nonostante l'assoluzione

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