Cassazione Penale, Sentenza n. 8220/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame con tre censure principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della gravità indiziaria circa la sua partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, sostenendo che le dichiarazioni dei collaboratori (Zaffonte, Greco, Panico) non lo riferivano direttamente o fossero inutilizzabili, e che intercettazioni e videoriprese non provavano la partecipazione associativa; (2) mancata prova di una stabile fornitura di stupefacenti e della consapevolezza del ruolo associativo, sicché le condotte contestate si ridurrebbero a spaccio occasionale; (3) censura dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per cui il provvedimento non avrebbe esaminato adeguatamente l'eccezione difensiva sull'esclusione dell'aggravante
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondati e coerenti gli argomenti del Tribunale del riesame che, sulla base di elementi convergenti (dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia ritenuti attendibili e riscontrati, intercettazioni, servizi di osservazione, perquisizioni, sequestri, geolocalizzazioni e videoriprese), ha qualificato Elia come spacciatore stabile e parte integrante della articolazione locale del “Sistema Cosenza” (gruppo Di Puppo), con rapporti continuativi con i vertici e i canali di rifornimento. La Corte ha escluso che la difesa abbia efficacemente smontato la valutazione della gravità indiziaria, ha ritenuto aspecifica la censura sull'aggravante 416-bis.1 e ha confermato che il traffico di stupefacenti costituiva parte del programma criminoso dell'associazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; si dispone l'inoltro agli uffici per gli adempimenti di legge
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le condotte e i riscontri investigativi configurino la partecipazione del ricorrente a tale associazione
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80
Richiamata come aggravante collegata ai reati in materia di stupefacenti; il provvedimento impugnato applica le aggravanti previste per i delitti connessi al narcotraffico
Definisce l'associazione di tipo mafioso; la sentenza richiama la giurisprudenza sul vincolo permanente e sugli indici sintomatici dell'intraneità all'associazione
Aggravante collegata all'uso del metodo mafioso e all'agevolazione dell'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante perché il traffico di stupefacenti era parte del programma criminoso e alcuni soggetti esterni erano consapevoli della caratura mafiosa dei referenti
Disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1
Limiti alla motivazione nei ricorsi per cassazione: il difensore ha enunciato i motivi nei termini necessari, ma la Corte ha ritenuto le censure insufficienti a sovvertire la valutazione cautelare
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma procedurale che permette la trattazione scritta del procedimento cautelare se non è chiesta la discussione orale; qui è stata disposta la trattazione scritta
Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Riferimento alle conseguenze per le spese del procedimento; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha ordinato gli adempimenti all'ufficio
Massime di principio
- In materia cautelare la gravità indiziaria può essere fondata su elementi convergenti anche quando nessun singolo elemento sia decisivo: dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri e geolocalizzazioni, se coerenti e riscontrate, costituiscono materiale idoneo a sostenere la misura
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono utilizzabili se ritenute attendibili e se trovano riscontri oggettivi; contestazioni generiche sulla inutilizzabilità sono inefficaci senza censure specifiche o prova della inattendibilità
- Non è sufficiente dimostrare rapporti occasionali o singole condotte di spaccio per escludere l'intraneità a un'associazione: la continuità, i rapporti con i vertici, modalità uniformi e ripetute forniture possono dimostrare il vincolo associativo
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 può applicarsi anche quando soggetti esterni sono reclutati per il programma criminoso, se essi erano consapevoli della natura mafiosa dei referenti e della finalità criminale dell'attività
- Per ottenere il disconoscimento della custodia cautelare il difensore deve proporre censure puntuali e motivate sui singoli elementi probatori (ad es. precise istanze di inutilizzabilità o errori logico-giuridici nella valutazione), non solo letture alternative generiche dei fatti
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